Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15406 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 20/07/2020), n.15406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8099/2016 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PALADIN;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANDRO GRANDESE;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1117/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 29/02/2016, R.G.N. 2719/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto 29 febbraio 2016, il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, da R.L. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dal quale erano stati esclusi, per difetto di prova, i suoi crediti, insinuati in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, a titolo di differenze retributive non percepite per le mansioni di dirigente svolte alle dipendenze della società dal 1 settembre 1988 al 31 maggio 2000 e dal 1 gennaio 2004 al 30 dicembre 2010 (pari a Euro 392.331,40), di conseguente danno pensionistico subito (pari a Euro 697.632,00) e di differenze retributive per la prestazione di attività di lavoro subordinato (pari a Euro 81.889,64), previo l’accertamento del relativo rapporto e dell’illegittimità del licenziamento intimato (con liquidazione di un danno graduabile tra Euro 50.598,30 e Euro 227.962,36) o, in subordine, qualora accertata l’effettiva prestazione di un lavoro parasubordinato o autonomo, per i crediti di Euro 49.166,67 per compensi non corrisposti e di Euro 36.000,00 per indennità di anticipata risoluzione del rapporto, non essendone risultata l’addebitabilità alla società fallita;

2. avverso tale decreto il lavoratore ricorreva per cassazione con tredici motivi, cui il Fallimento resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’avvenuta attribuzione al lavoratore della qualifica dirigenziale nel periodo 1 giugno 2000 – 31 dicembre 2003, specificamente allegata nel ricorso in opposizione e mai puntualmente contestata (primo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione sulla rilevanza, in ordine alla dimostrazione della spettanza della qualifica dirigenziale, della mancanza di distinzione delle mansioni svolte dal lavoratore riferite dai testi nell’intero periodo suindicato rispetto a quelle del periodo dell’attribuzione di una tale qualifica (secondo motivo);

1.1. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

1.2. la circostanza allegata, oggetto dell’omesso esame denunciato e non altrimenti riscontrata, a fronte dell’attento e argomentato scrutinio di effettività di mansioni e di non corrispondenza ai requisiti di configurazione del dirigente, è priva del requisito di decisività, avendo il Tribunale, nell’accertamento di fatto compiuto (dal primo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 5 del decreto), in particolare escluso la “prova che l’autonomia riconosciuta dai testi sia un’autonomia di ampiezza tale da essere spia di una qualifica dirigenziale” (così all’ultimo capoverso di pg. 4 del decreto);

ed è noto che un tale elemento costituisca in modo essenziale la peculiarità della qualifica dirigenziale: tanto nel caso in cui non si ritenga necessario che essa spetti al solo prestatore di lavoro che, come alter ego dell’imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell’organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l’andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l’indubbia qualificazione professionale, nonchè per l’ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità (Cass. 24 giugno 2009, n. 14835; Cass. 4 agosto 2017, n. 19579); tanto, a maggior ragione, qualora se ne ritenga la spettanza al prestatore di lavoro che invece, come alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale) (Cass. 22 dicembre 2006, n. 27464; Cass. 16 settembre 2015, n. 18165; Cass. 23 marzo 2018, n. 7295);

2. il ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., artt. 115,112 c.p.c., art. 15 CCNL Legno Industria, per l’esclusione nel periodo dal 1 aprile 2011 al 31 ottobre 2012 della natura subordinata della prestazione di attività lavorativa di coordinamento della rete di vendita in Calabria e Sicilia, corrispondente all’inquadramento del CCNL di settore applicato come impiegato AC3, per mancata considerazione dei richiamati elementi dell’istruzione orale (terzo motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 1, per la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei contratti allegati sub 7 e 8 al ricorso in opposizione allo stato passivo, in assenza di uno specifico progetto, per presunzione (tanto se assoluta, quanto se relativa) da vincere da parte datoriale, senza necessità di offerta da parte del lavoratore (quarto motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 112,114,116 c.p.c., L. Fall., art. 45, art. 99, commi 6 e 7, per erroneo rilievo di inopponibilità dei documenti allegati sub 6, 7 e 8 al ricorso in opposizione, in quanto già allegati al ricorso introduttivo del giudizio di lavoro nei confronti della società in bonis depositato il 13 marzo 2013, prima del fallimento della società dichiarato il 25 settembre 2013 (quinto motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., artt. 1361 – 1371 c.c., per omessa interpretazione del documento allegato sub 6 al ricorso in opposizione (sub 7 al ricorso per cassazione), recante un accordo tra le parti per la fissazione di un compenso per il (secondo) periodo in questione, neppure esaminato (sesto motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., per idoneità delle scritture allegate sub documenti 7 e 8 al ricorso in opposizione (sub 8 e 9 al ricorso per cassazione) alla dimostrazione di un contratto di lavoro tra le parti in data 9 dicembre 2012, ritenuta invece incongrua perchè successiva al rapporto dedotto, mentre in realtà frutto di un errore per l’indicazione in esse dell’inizio del rapporto il 1 gennaio 2012 e della scadenza il 31 dicembre 2015 (settimo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., per erronea interpretazione delle suddette scritture sub 7 e 8 come inidonee a provare la pattuizione del rapporto di lavoro tra le parti, nonostante la clausola 6.1. del documento 7 di previsione di durata di 4 anni dal 1 gennaio 2012 e scadenza al 31 dicembre 2015 (ottavo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., L. Fall., art. 99, comma 9, per mancata ammissione dei capitoli dedotti sub 19) e 20) in ricorso in opposizione aventi ad oggetto la stipulazione in data 9 dicembre 2011 di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per regolarizzazione del rapporto di lavoro tra le parti (nono motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., per mancata considerazione dell’allegazione della circostanza, mai specificamente contestata, della pattuizione di una retribuzione mensile netta di Euro 5.000,00, suddivisa in due contratti per esigenze contabili datoriali, pure risultante dalla bozza precontrattuale del documento prodotto sub 36 all’udienza del 1 ottobre 2014 (decimo motivo);

2.1. essi, pure congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;

2.2. al di là della formale deduzione delle violazioni di norme di legge denunciate (inconfigurabili in difetto dei requisiti prescritti per la loro ricorrenza: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038), le censure suindicate convergono in una contestazione dell’accertamento in fatto e della valutazione probatoria operata dal Tribunale, a fondamento dell’esclusione della natura subordinata del rapporto dedotto tra le parti dal 1 aprile 2011 al 31 ottobre 2012;

2.3. in particolare, non ricorre la violazione dell’art. 115 c.p.c., quando si censuri, come appunto nel caso di specie, un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, invece sussistendo soltanto allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000); operando poi, quanto alla valutazione delle prove, il principio del libero convincimento interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con mod. in L. n. 134 del 2012 (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

2.4. deve poi essere ribadita l’inopponibilità, per la terzietà del curatore fallimentare in sede di accertamento dello stato passivo, dei documenti privi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080), come appunto quelli prodotti in allegato al ricorso ai sensi della L. Fall., art. 98, sub 6, 7 e 8 (sub 7, 8 e 9 al ricorso per cassazione);

di essa, infatti, non è stata data prova, nè si può ritenere idonea al conferimento di data certa la circostanza della loro allegazione al ricorso introduttivo del giudizio di lavoro nei confronti della società in bonis depositato il 13 marzo 2013, posto che detto ricorso (allegato sub 6 all’odierno per cassazione), risulta prodotto per la prima volta in sede di legittimità e non prima: come noto, non è infatti consentito il deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, se non nei limiti della sola inammissibilità del ricorso, e pertanto di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso purchè riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti (Cass. 29 febbraio 2016, n. 3934); non essendo pertanto ammessa la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 3 (Cass. 12 luglio 2018, n. 18464);

2.5. il difetto del supporto probatorio offerto con la deduzione del quinto motivo, infondato per l’appena ribadita inopponibilità dei documenti allegati al ricorso in opposizione allo stato passivo per inammissibilità della produzione di quello introduttivo del giudizio di lavoro (nei confronti della società in bonis) depositato il 13 marzo 2013, comporta l’inammissibilità del sesto, settimo ed ottavo motivo, per loro difetto di rilevanza alcuna (riguardando la supposta erronea interpretazione dei suddetti documenti inopponibili) e, di riflesso, anche del decimo motivo, relativo a documento depositato successivamente al fallimento e comunque avente ad oggetto una contestazione probatoria, pure indiretta in base ad elemento presuntivo; nonchè l’infondatezza del quarto motivo, parimenti basato su documenti inopponibili e così pure del nono;

2.6. infatti, benchè l’inopponibilità stabilita dall’art. 2704 c.c., riguardi la data della scrittura prodotta ma non il negozio ad essa sottostante, potendo la sua stipulazione in data anteriore al fallimento essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. 7 ottobre 1963, n. 2664; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207), le circostanze di prova orale (ri)capitolate nel nono motivo difettano di decisività nella valutazione di ammissione dei mezzi istruttori, alla luce dell’accertamento in fatto del Tribunale: così anch’esso risolvendosi sostanzialmente in una contestazione della valutazione probatoria giudiziale;

3. il ricorrente deduce quindi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., per la non corretta valutazione dei documenti prodotti riguardanti la dimostrazione della devoluzione della somma di Euro 16.000,00, indicata nel prospetto paga di gennaio 2012 del lavoratore, a diversi professionisti nell’interesse della società datrice (undicesimo motivo);

3.1. anch’esso è inammissibile, posto che consiste nella contestazione della valutazione probatoria del Tribunale (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 7 del decreto);

4. il ricorrente deduce infine violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per erronea attribuzione della prova dell’estromissione del collaboratore dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al committente e non al primo (dodicesimo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 112,114,116 c.p.c., L. Fall., art. 99, comma 9, per mancata ammissione dei capitoli dedotti da 30) a 32) in ricorso in opposizione aventi ad oggetto la prova del fatto estintivo del rapporto (tredicesimo motivo);

4.1. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

4.2. non si configura la violazione dell’art. 2697 c.c., che è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);

4.3. i due motivi si risolvono essi pure in una contestazione della valutazione probatoria del Tribunale (per le ragioni esposte al secondo capoverso di pg. 7 del decreto);

5. le superiori argomentazioni comportano il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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