Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15406 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22044/2018 proposto da:

AGRIDESE SRL SOCIETA’ AGRICOLA, con sede in (OMISSIS) (C.F. e P.IVA:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

D.G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela

Liquindoli (C.F.: LQN NGL 55R 42F 006F) e Antonella Fiorita (C.F.:

FLRNNL61D53H501B) presso il cui studio in Roma, al Viale Giulio

Cesare n. 71, elegge domicilio, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LONATO DEL GARDA, con sede in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del Sindaco T.R. (C.F.: (OMISSIS)), legale

rappresentante pro tempore, autorizzato a costituirsi in giudizio ed

a proporre controricorso con delib. della G.C. n. 129 del 28 agosto

2018, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli

Avv.ti Sergio Galleano (C.F.: GLLSGN52K18F205N) ed Elisa Bonzani

(C.F.: BNZLSK64L70G337X) ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del primo in Roma, alla Via Germanico n. 172, come da procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 1057/2018 emessa dalla CTR Lombardia in data

12/03/2018 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La AGRIDESE s.r.l. società agricola impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Lonato del Garda per omessa denuncia e omesso versamento, relativi ad ICI 2011 e IMU dal 2012 al 2015, riferiti ad un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, installato sulla copertura di serre utilizzate a fine agricolo (impianto ultimato nel 2008 e attivato nel 2009), oggetto di un primo accatastamento nel 2014 con docfa in categoria D1 l’impianto e in categoria D10 le serre e, poi, di una successiva docfa presentata nel 2015 con la quale entrambi gli elementi erano stati accatastati nella medesima categoria D10).

Il giudice provinciale riteneva non provato che la società avesse la effettiva disponibilità di un altro terreno, necessario a costituire il compendio di superficie complessiva rilevante ai fini tributari, almeno fino alla “data certa” attribuita al contratto di comodato 13/10/2015, traendone la conseguenza che solo da tale data la società avrebbe avuto i requisiti per accatastare l’intero impianto in categoria D10; per quanto riguarda i precedenti anni di imposta, riteneva, dunque, che il Comune di Lonato avesse bene accertato la debenza dell’imposta, sulla evidenza di risultanze catastali che collocavano l’impianto in categoria Dl.

Con atto di appello la società contribuente deduceva che, se la voltura catastale del conferimento dei terreni alla società AGRIDESE si era realizzata nel 2015, la relativa richiesta era stata presentata il 20/1/2011 in conseguenza dell’atto notarile 24/12/2010 ed evidenziava che l’ultimo docfa “unificante” era stato “suggerito” da un rilievo dell’ufficio tecnico comunale, da cui sembrava desumersi la disponibilità del Comune stesso di riconoscere retroattivamente la strumentalità agricola dell’impianto fotovoltaico in questione.

Con riferimento poi all'”altro” terreno in quel di (OMISSIS), la società appellante obiettava che il contratto di comodato, stipulato nel gennaio 2009, poteva considerarsi “certificato” nella sua datazione da una fattura “per abbattimento piante”, evidentemente sintomatica della circostanza che la società aveva già da allora la detenzione effettiva di quei terreni agricoli.

Nelle conclusioni dell’atto di impugnazione della società veniva formulata anche la richiesta di non irrogazione delle sanzioni, a causa della legittima aspettativa che i due soci conferenti avevano avuto – dallo stesso Comune di Lonato – in ordine al buon esito della istanza proposta per l’annullamento in autotutela dell’analogo accertamento che era stato emesso nei loro personali confronti per gli anni 2009 e 2010.

Il Comune di Lonato si costituiva in giudizio, eccependo la insuperabilità del dato catastale D1, classificatorio dell’impianto fino alla variazione del 2015, rispetto alla attività impositiva del Comune, il corretto utilizzo del medesimo dato catastale anche per le annualità pregresse (fino al limite della decadenza) e, comunque, la inammissibilità della richiesta di dichiarazione di illegittimità di sanzioni e interessi, non formulata in primo grado.

Con sentenza del 5.2.2018, la CTR Lombardia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che l’attività impositiva comunale in materia Ici/Imu è strettamente correlata alla classificazione catastale dell’immobile cui essa si riferisce, in base alla docfa 2014 – e dunque della proposta classificatoria dello stesso contribuente -, l’impianto fotovoltaico nasceva in D1, e, quindi, ogni annualità precedente alla successiva denuncia non poteva che essere regolata in logica “non agricola”;

2) quanto agli interessi e alle sanzioni, valeva il divieto della “domanda

nuova in appello”, puntualmente eccepito dal Comune impositore. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Agridese s.r.l. società agricola, sulla base di due motivi.

Il Comune di Lonato del Garda ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR omesso di valutare due comunicazioni che il Comune di Lonato aveva inviato nel 2015 e nel 2016 ai soci della Agridese s.r.l., dalle quali avrebbe evinto che era stato lo stesso ente pubblico a riconoscere espressamente che il dato formale (accatastamento nel 2014 con docfa in categoria D1) era errato e che l’immobile oggetto della pretesa impositiva andava correttamente accatastato in categoria D/10, e ciò con decorrenza dal 2009.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la ricorrente ha omesso, in violazione del principio di specificità, di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se la questione concernente l’omesso esame di documenti reputati decisivi fosse stata veicolata sotto forma di motivi di gravame, non potendosi a tal fine reputare sufficiente il laconico riferimento operato, peraltro nella parte dedicata all’esposizione dei fatti di causa, a pagina 11 del ricorso.

In secondo luogo, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), nel caso in cui la sentenza d’appello abbia, come nel caso di specie, confermato la decisione di primo grado (cd. doppia conforme). In proposito, è opportuno evidenziare che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità; ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In ogni caso, il motivo sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto, sia pure sinteticamente, in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, la valenza assorbente, ai fini dell’attività impositiva comunale in materia Ici/Imu, della classificazione catastale dell’immobile cui essa si riferisce), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nuovo testo del n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

A ben vedere, il motivo sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede.

Senza tralasciare che, mentre con la comunicazione del 7.5.2015 (peraltro, da riferirsi, secondo la ricostruzione offerta dal controricorrente – cfr. pag. 17 del controricorso -, alle annualità 2009 e 2010 e, dunque, differenti fa quelle per cui è causa; ma una conferma indiretta sembra ricavarsi da quanto dedotto dalla ricorrente a pag. 26 del ricorso) il Comune di Lonato ha riconosciuto che agli immobili competeva l’assegnazione della categoria D/10, ma solo a condizione che gli stessi avessero avuto i requisiti della ruralità (cfr. pagg. 16-16 del ricorso), con la missiva del 15.3.2016 lo stesso ente pubblico ha escluso categoricamente la possibilità di procedere all’annullamento degli avvisi di accertamento, poichè il contribuente, pur avendo prodotto il contratto di comodato datato 11.1.2009 (con il quale aveva acquisito la disponibilità di 62,37 Ha di terreni siti in Pescorocchiano), aveva registrato lo stesso solo nel 2015 (cfr. pag. 17 del ricorso).

1.2. In ogni caso, in base ad un orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, l’attribuzione all’immobile di una determinata categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI.

A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14); più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15 e da Sez. 5, Sentenza n. 3350 del 2017.

Ha in particolare osservato quest’ultima pronuncia che: “non ha alcuna rilevanza nel caso in esame la questione dello svolgimento o meno, nel fabbricato di cui trattasi, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli (conferiti dai soci come da chiunque altro). L’esenzione dall’Ici per i fabbricati tipo rurale segue il criterio della determinazione catastale, nel senso che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10). Solo l’immobile che sia stato iscritto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 del (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a). Cosicchè, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, quest’ultimo restandovi, altrimenti, assoggettato”.

Nello stesso senso, di recente, Cass. 20/04/2016 n. 7930, secondo cui: “In tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento; fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti del D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9.”

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), per aver la CTR rigettato la domanda con la quale, in via subordinata, era stata chiesta in appello la pronuncia di annullamento degli avvisi di accertamento almeno con riferimento alle sanzioni e agli interessi.

2.1. Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, l’accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell’interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016 e, in passato, Cass. nn. 22890/2006; Cass. 25676 del 2008; Cass. 7502/2009; Cass. 8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; Cass. 440 e 9335 del 2015).

Nella fattispecie, detta richiesta è stata pacificamente formulata, per la prima volta, in appello dalla società contribuente.

Va, quindi, richiamato il consolidato principio, in virtù del quale l’inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello (o un’eccezione nuova non rilevabile d’ufficio), ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e, per il giudizio tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e, correlativamente, dell’obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, poichè costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione, anche d’ufficio, non rilevando in contrario neppure che l’appellato abbia accettato il contraddittorio sulla domanda anzidetta (Cass. nn. 11202 del 2003, 12417 e 19605 del 2004, 28302 del 2005).

In relazione al potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, non potrebbe neppure sostenersi che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte, ma anche d’ufficio.

Il principio basato sulle norme regolatrici, art. 8, il processo tributario non implica, infatti, che il giudice possa disporre la disapplicazione delle sanzioni d’ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma solo che la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, può essere accertata anche dal giudice di legittimità.

In tal senso si è già pronunciata questa Corte (Cass. n. 25676 del 2008), la quale, superando il remoto orientamento contrario (Cass. 4053/2001), ha statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. 24060/2014 ed altre pronunce sopra citate).

Va, pertanto, affermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

Del resto, anche in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, il contribuente che, a sua esimente, alleghi di essersi solo conformato alle indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, è tenuto a dedurre tempestivamente la relativa questione nel giudizio, la quale non può essere proposta per la prima volta in appello in quanto soggetta all’ordinario principio della domanda e non rilevabile d’ufficio (Sez. 5, Sentenza n. 1570 del 28/01/2015).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese forfettarie e accordi di legge;

– dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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