Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15405 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17607-2006 proposto da:

D.L.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRESCA CLAUDIO giusta delega a margino del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S., (OMISSIS), A.B.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL

PARADISO 55, presso lo studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISASCA

FLAMINIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PELLECCHIA GIOVANNI

BATTISTA giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1262/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Terza Sezione Civile, emessa il 28/04/2005, depositata il 20/05/2005;

R.G.N. 5089/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA RAFFAELE che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17 ottobre 2003 – 3 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da D.L.U. all’atto di accesso e allo sfratto eseguiti in suo danno dall’ufficiale giudiziario ad istanza di A.B. e di A.S..

Con sentenza in data 28 aprile – 20 maggio 2005 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello del D.L..

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la doglianza relativa all’affermazione che tra la data di notifica dell’atto di precetto e il primo accesso dell’ufficiale giudiziario fossero trascorsi più dei novanta giorni prescritti dall’art. 481 c.p.c. costituiva domanda nuova, essendo basata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado; correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il primo accesso fosse stato effettuato il 26.9.2000 e che durante tale accesso fossero iniziate le operazioni che non aveva potuto proseguire non per sua colpa; nella procedura esecutiva il preavviso prescritto dall’art. 608 c.p.c. esaurisce con la notifica il suo scopo di preavvertire l’esecutato del prossimo inizio dell’azione esecutiva.

Avverso la suddetta sentenza il D.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 116 c.p.c. in relazione al successivo art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere tra l’altro correttamente valutato la condotta dell’Ufficiale Giudiziario in occasione del suddetto primo accesso.

Con il secondo motivo il D.L. denuncia falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione.

Ritiene errata la sentenza impugnata allorchè qualifica come nuova – quindi inammissibile – il rilievo formulato nell’atto di appello relativo all’inosservanza del termine di cui all’art. 481 c.p.c., assumendo trattarsi di semplice argomentazione tesa a confermare la superficialità del comportamento dell’Ufficiale Giudiziario.

Da quanto sopra esposto e dal testo della sentenza impugnata risulta senza margine a dubbio che si verte in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con la conseguenza che la sentenza di primo grado non era soggetta ad appello (art. 618 c.p.c.), ma solo a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Deriva da quanto sopra, altresì, che la Corte d’Appello di Napoli – erroneamente investita di censure relative alla sentenza pronunziata su opposizione agli atti esecutivi – non poteva, come ha fatto, conoscere di tali motivi nel merito, ma doveva dichiarare inammissibile il ricorso, che il ricorrente avrebbe dovuto proporre innanzi questa Corte Suprema, ai sensi dell’art. 111 Cost.).

Non avendo la Corte d’Appello evidenziato l’inammissibilità del gravame, sussiste il potere – dovere di questa Coste, anche ex officio, rilevare l’inammissibilità dell’appello, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza di secondo grado (Cass. Sez. 3^ 13 novembre 2009, n. 24047).

Deve ribadirsi, infatti, in conformità a costante giurisprudenza, che la Suprema Corte può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare, disponendo, conseguentemente, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado.

Pertanto la sentenza va cassata senza rinvio con contestuale declaratoria d’inammissibilità dell’appello. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione stante l’intervento ex officio di questa Corte.

PQM

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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