Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15405 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12457/2015 proposto da:

B.G., in proprio e quale procuratore speciale di

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GELERA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMINIQUE BONAGURA, giusta procura speciale a

margine;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIOBENEDETTO GHIRO’, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

11/03/2014, depositata il 27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Giorgio Galera per delega dell’Avvocato Dominique

Bonagura difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Carlo Mancuso per delega dell’Avvocato Ernesto

Grandinetti difensore della resistente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da B.G. (anche quale procuratore speciale di S.E.) nei confronti della società assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, volta a ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso del congiunto B.M., avvenuto in occasione di un sinistro stradale che gli attori ascrivevano a responsabilità del conducente di una vettura rimasta non identificata.

2. Esaminati puntualmente gli elementi emersi dall’istruttoria svolta in sede penale, la Corte ha concluso che “gli elementi istruttori disponibili non forniscono affatto dati univoci e sufficienti per… attribuire responsabilità esclusiva o concorrente nella causazione del sinistro ad una fantomatica auto pirata non identificata”.

3. Con i primi due motivi -dedotti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il ricorrente deduce “omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio” e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè – quanto al primo motivo – anche la violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. e la “omessa valutazione della rilevanza del criterio probabilistico nella prova dei fatti e nesso causale”.

3.1. Entrambi i motivi sono inammissibili nella parte in cui formulano una censura motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in termini di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione), in relazione ad una sentenza – pubblicata il 27.3.2014 – cui si applica il testo novellato dalla L. n. 134 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b).

Egualmente inammissibili nella parte in cui, senza individuare effettivamente alcuna erronea applicazione delle norme richiamate in rubrica, risultano volti – nella sostanza – a sollecitare una diversa lettura dei fatti, risolvendosi pertanto in una complessiva doglianza sulla valutazione del materiale probatorio, che non è però consentita in sede di legittimità (ex permultis, Cass. n. 7921/2011), tanto più alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha limitato il sindacato sulla motivazione al “minimo costituzionale” (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014).

Infondata è – infine – la doglianza circa la mancata applicazione del criterio della preponderanza dell’evidenza (“più probabile che non”) giacchè nella specie non si trattava di valutare l’esistenza del nesso causale fra una condotta accertata e l’evento, quanto piuttosto di accertare, a monte, se si fosse verificato l’ipotizzato incidente con un veicolo rimasto non identificato (accertamento che è stato escluso sulla base di una apprezzamento dei fatti ampiamente motivato e – come detto – non sindacabile in questa sede).

4. Risultano assorbiti i restanti motivi, che si limitano (il terzo) a riproporre le richieste risarcitorie in punto di danni patrimoniali e non patrimoniali (ipotizzando la violazione dell’art. 112 c.p.c. -oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. – per il solo fatto dell’avvenuto rigetto delle domande attoree) e a reiterare le richieste istruttorie disattese dalla Corte (il quarto).

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite, trattandosi di giudizio introdotto prima del 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della modifica dell’art. 92 c.p.c., disposta dalla L. n. 51 del 2006) e persistendo i giusti motivi individuati in sede di merito e non fatti oggetto di impugnazione”.

All’esito della discussione in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendoli non superati dalle argomentazioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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