Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15405 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29615-2014 proposto da:

REGIONE MOLISE, – P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la

Regione Molise – Ufficio Delegazione di Roma, in ROMA, VIA DEL

POZZETTO 117, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GALASSO;

– ricorrenti –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 86/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 86/1/2013, depositata il 21 ottobre 2013, ritenendo che l’autovettura di proprietà del sig. M.A., quale auto storica immatricolata nel 1983, fosse in possesso dei requisiti per l’esenzione dal tributo, accolse l’appello proposto dal suddetto contribuente nei confronti della Regione Molise avverso la sentenza della CTP di Campobasso, che aveva invece rigettato il ricorso del M. avverso avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica per l’anno 2004.

Avverso la sentenza della CTR la Regione Molise ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Preliminarmente va dato atto che, sebbene nella proposta del relatore fosse segnalata la necessità di verificare il perfezionamento della notifica del ricorso, parte ricorrente ha omesso di produrre la documentazione necessaria affinchè la notifica del ricorso potesse dirsi regolarmente perfezionata.

Si tratta, nella fattispecie in esame, di notifica ex art. 140 c.p.c., per il cui completamento, come è noto, occorre che siano poste in essere tutte le formalità previste dalla norma, dovendo l’Ufficiale giudiziario, in ipotesi d’irreperibilità relativa del destinatario, depositare l’atto presso la casa comunale, affiggere avviso alla porta dell’abitazione del deposito in busta chiusa e sigillata e darne notizia al destinatario stesso per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella fattispecie in esame manca del tutto non solo la prova della ricezione della raccomandata informativa, ma della sua stessa spedizione.

L’impossibilità di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in conseguenza del mancato tempestivo deposito sia della ricevuta di spedizione sia dell’avviso di ricevimento comprovanti la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti comporta, secondo la costante giurisprudenza in materia di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2017, n. 3757; Cass. sez. 6-5, ord. 14 febbraio 2017, n. 3939) l’inammissibilità del ricorso.

Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo svolto difese l’intimato.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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