Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15405 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24187/2016 R.G. proposto da:

Villa Massa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Lupo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2661/52/16 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 16 marzo 2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 marzo 2021

dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta da Villa Massa s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), contenente ripresa a tassazione di maggior reddito di impresa a fini Ires, Irap ed Iva relativamente all’anno di imposta 2007.

2. Ha rilevato il giudice di appello che la ripresa relativa all’erronea contabilizzazione dell’ammortamento per spese incrementative era corretta, sia perchè nell’anno 2003 la contribuente era ancora proprietaria del fondo rustico in (OMISSIS), sia perchè la tipologia di spesa documentata rientrava nell’applicabilità dell’art. 102 TUIR e non dell’art. 108 TUIR, come invece sostenuto dalla società appellante. La CTR ha poi rilevato la correttezza anche della qualificazione delle spese, connesse alle iniziative di sponsorizzazione poste in essere dalla società, come di rappresentanza e non di pubblicità, con conseguente legittimità anche dell’altra ripresa contenuta nell’avviso impugnato.

3. Per la cassazione della citata sentenza, Villa Massa s.r.l. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

4. La Procura generale presso la Corte di Cassazione, in persona dell’Avvocato generale Francesco Salzano, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 108 e 102 e dei Principi Contabili nn. 16 e 24 OIC”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver non avere considerato che, mutato il titolo di possesso dell’immobile (non più proprietà ma locazione) da parte di Villa Massa s.r.l. per effetto della scissione, le spese da essa sostenute relativamente all’immobile erano ammortizzabili ai sensi dell’art. 108 TUIR e non già ai sensi dell’art. 102 TUIR.

b. Secondo motivo: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di valutare il fatto decisivo che gli eventi enogastronomici sponsorizzati dalla contribuente erano strettamente attinenti all’attività da essa svolta.

c. Terzo motivo: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, nella parte in cui la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio sul presupposto che la documentazione prodotta dalla contribuente non evidenzierebbe la finalità pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione.

d. Quarto motivo: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di valutare il fatto decisivo che la presenza del contributo statale per la valorizzazione delle produzioni agricole e alimentari avvalorava la qualificazione delle relative spese come spese di pubblicità e non di rappresentanza.

e. Quinto motivo: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver violato la norma denunciata come lesa, laddove la stessa considera deducibili tutte le spese che contribuiscono a formare il reddito di impresa.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Rileva la Corte che, con atto depositato in cancelleria in data 23 febbraio 2021, e notificato a mezzo pec alla controparte in data 16 febbraio 2021 (Rac ore 17.02), la ricorrente ha rinunciato al presente giudizio, avendo aderito alla definizione del carico tributario ai spensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018. Tanto determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, mentre la tipologia definizione non dà luogo a provvedere in tema di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA