Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15404 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12454/2015 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE IUCCI,

GIUSEPPE MARINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., B.G., ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1286/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

22/10/2014, depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

udito l’Avvocato Giuseppe lucci difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c. “1. La Corte di Appello di Brescia, decidendo in relazione ad un sinistro stradale in cui erano rimasti coinvolti S.E. (alla guida di una bicicletta) e B.G. (alla guida di un ciclomotore), ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato l’esclusiva responsabilità della S., condannandola al risarcimento dei danni (in favore del B. e della proprietaria del ciclomotore) e rigettando integralmente la domanda risarcitoria dalla stessa proposta.

2. Col primo motivo del ricorso, la S. lamenta la “erronea valutazione delle risultanze istruttorie” e la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

La ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia dato esclusivo rilievo agli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale, senza considerare nè le dichiarazioni dei testi P. e Po. nè altri elementi da cui emergeva che, al momento del sinistro, la S. non era più in sella alla bicicletta, ma stava attraversando la strada a piedi.

Col secondo motivo (“erronea valutazione delle circostanze in cui è avvenuto il sinistro”), la ricorrente si duole che la Corte non abbia trattato la vicenda come scontro tra un veicolo e un pedone e non abbia applicato la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, con i consequenziali riflessi in punto di distribuzione dell’onere della prova.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo appare volto a sollecitare una diversa lettura dei fatti sulla base di specifici elementi che non sarebbero stati adeguatamente considerati dalla Corte e (come è reso manifesto già dal tenore della rubrica) si risolve in una complessiva doglianza sulla valutazione del materiale probatorio, che non è però consentita in sede di legittimità (ex permultis, Cass. n. 7921/2011), tanto più alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha limitato il sindacato sulla motivazione al “minimo costituzionale” (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto postula la violazione dell’art. 2054, comma 1, sul presupposto di una diversa ricostruzione del fatto (non consentita alla luce di quanto osservato al punto precedente).

4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese di lite in difetto di attività difensiva da parte degli intimate.

All’esito della discussione in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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