Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15404 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29255-2015 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO

RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NACCARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO IANNANTUONO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

192, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO NORMANNO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 950/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento di Euro 13.250,29 per inesistenza giuridica della notifica della cartella, ma la C.T.R. ne ha respinto l’appello rilevando (come la C.T.P.) che “egli stesso, in sede di appello, ammette di essere stata notificata a mani del figlio in data 19/0/09, sebbene priva di alcuni fogli e carente dell’indicazione del luogo di notifica, del nome dell’agente postale che aveva effettuato la notifica nonchè della sua sottoscrizione”, vizi però non “contestati entro i termini di legge opponendo la cartella stessa”, con conseguente definitività del “carico tributario”;

2. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. con un unico motivo di ricorso il contribuente censura la “violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, ribadendo l’esistenza dei vizi della notifica, ai quali il Concessionario avrebbe dovuto rimediare depositando l’originale della relata di notifica, e deducendo l’insuscettibilità di sanatoria, trattandosi di “nullità assoluta che determina la inesistenza giuridica dell’atto non notificato”;

4. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità: innanzitutto esso veicola cumulativamente ed indistintamente mezzi di impugnazione eterogenei (errores in iudicando e vizi motivazionali), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 7656/16, 12926/16, 13729/16, 14257/16); in secondo luogo la censura motivazionale è proposta secondo l’abrogata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), inapplicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11/9/2012, peraltro con contestuale ed illogica allegazione di omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione; inoltre esso non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello, limitandosi a ripresentare le originarie doglianze sui vizi della notifica della cartella, già disattese nei due gradi del giudizio di merito; infine esso difetta di autosufficienza, poichè non descrive, nè allega, nè indica gli atti o le parti di atto oggetto di contestazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate, e spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi per Euro 200,00 ed accessori di legge per Equitalia Sud s.p.a.. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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