Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15404 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto President – –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7637-2010 proposto da:
L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa
dall’avvocato SANTIAPICHI SEVERINO, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA MARSIA SPORTING HOUSE IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, FALLIMENTO DELLA SRL MARINA RESIDENZIALE COSTRUZIONI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3397/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA
DELL’8.7.09, depositata il 10/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che va integralmente condivisa la relazione in data 28.12.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:
“1.- Il ricorso, proposto avverso la sentenza n. 3397/2009 della corte d’appello di Roma, censura la decisione per aver dichiarato inammissibile l’appello della ricorrente L. verso tutte le parti, sostenendosi:
a) che erroneamente la corte d’appello aveva escluso che si vertesse in ipotesi di litisconsorzio necessario;
b) che, quand’anche non di litisconsorzio necessario si fosse trattato, la corte di merito avrebbe dovuto comunque pronunciare nei confronti della parte (Fallimento della s.r.l. Marina Residenziale Costruzioni) alla quale l’appello era stato ritualmente e tempestivamente notificato.
2.- Il ricorso è suscettibile di essere definito in camera di consiglio con la declaratoria di manifesta infondatezza della censura sub a) – espressa sotto diversi profili con i primi due motivi di ricorso – in quanto le osservazioni della ricorrente non valgono ad infirmare le puntuali osservazioni della corte d’appello (di cui a pagina 4 della sentenza) sulle ragioni che la avevano indotta ad escludere, in relazione alla diversità delle domande proposte ed alla diversità delle situazioni contrattuali e di fatto, che ricorresse un’ipotesi di cause tra loro dipendenti.
Appare, per contro, manifestamente fondata la terza censura in quanto, una volta escluso che si trattasse di litisconsorzio necessario, l’inammissibilità dell’appello nei confronti della parte cui l’atto di gravame non era stato tempestivamente notificato (Coop. Marsia Sporting House in l.c.a.), non ne comportava l’inammissibilità anche verso la parte invece ritualmente evocata in giudizio (Fallimento della s.r.l. Marina Residenziale Costruzioni), sicchè nei confronti di quest’ultima la corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi.
Rigettati i primi due motivi di ricorso ed accolto il terzo, la sentenza va dunque cassata in relazione alla censura da accogliere, con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione perchè decida sull’appello di L.R. nei confronti del Fallimento della s.r.l. Marina Residenziale Costruzioni e provveda anche alle spese del giudizio di legittimità”;
che, accolto il terzo motivo e rigettati gli altri, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d’appello, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011