Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15403 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7092-2006 proposto da:

REGIONE PIEMONTE (OMISSIS), in persona del Presidente della

Giunta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A/4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCAPARONE PAOLO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TEKNOGAMMA FACTORING S.P.A. (OMISSIS), in persona dei Commissari

Liquidatori Avv. B.D. e Dott. C.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MACCAGNO CRISTIANA, DEMATTEI SIMONETTA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 16/04/2004, depositata il 10/01/2005

R.G.N. 1127/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE;

udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA RAFFAELE che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19 settembre: 2005 il Tribunale di Sassari dichiarava inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Cobec S.r.l. nell’ambito della procedura esecutiva nella quale erano stati trasferiti ad A.A. alcuni beni che assumeva essere di sua proprietà per averli acquistati dai debitori nella convinzione che tutti i creditori intervenuti avessero conseguito quanto loro dovuto.

Il Tribunale osservava per quanto interessa: appariva fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva poichè, nell’ipotesi di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento, l’acquirente non può intervenire neppure in via adesiva all’espropriazione forzata, nè è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma può solo proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o nullità della trascrizione.

Avverso la suddetta sentenza la Cobec ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

A.A. e F.G. Finanziaria Generale hanno resistito con separati controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, formulato secondo una tecnica censoria che lo pone ai limiti dell’inammissibilità con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4 (confronta Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009; Cass. n. 15263 del 2007), è manifestamente infondato.

In sostanza la Cobec censura, sotto diversi profili, la statuizione della Corte territoriale che l’ha ritenuta carente di legittimazione ad agire in opposizione agli atti esecutivi per la ragione indicata nella parte espositiva.

La stessa ricorrente non contesta di avere acquistato il bene successivamente alla trascrizione al pignoramento che lo aveva colpito.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte (vedi Cass. n. 14003 del 26 luglio 2004; Cass. n. 4409 del 14.4.1993) che, nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento – quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti e intervenuti – l’acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell’espropriazione forzata, nè è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione, e, inoltre, può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente e i creditori intervenuti nell’ espropriazione.

Questo principio è decisivo e determina l’assorbimento di tutte le questioni trattate nel ricorso.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, per ciascuna delle resistenti, in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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