Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15403 del 26/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12424/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata a Roma piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’ Avvocato

ALBERTO RONZONI, giusta procura a margine del ricorso in appello;

– ricorrente –

contro

ELETTRICA RIZZI SRL, nella persona del proprio legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO LONGO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA RENATO VETTURI, giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controriccorente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 137/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. DANTI. SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. Nell’intestazione del ricorso – notificato il 21.4.2015 e concernente un’ipotesi di risoluzione per morosità di contratto di locazione – si legge che la ricorrente P.S. è “rappresentata e difesa, come da procura stesa a margine del ricorso in appello del 26.6.2014, valida anche per il presente giudizio, dall’avvocato Alberto Ronzoni, con studio in Bergamo, via A. Locatelli n. 59/a)”.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa” (Cass. n. 5554/2011; cfr. ex multis, anche Cass. n. 19226/2014), con la conseguenza che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia stata conferita nell’ambito del giudizio di merito, ancorchè con riferimento anche al giudizio per cassazione.

Il presente ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in difetto di conferimento al difensore di idoneo mandato per la proposizione dell’odierna impugnazione.

3. Atteso, inoltre, che la parte soccombente va individuata unicamente nel difensore (e non anche della parte che questi ha dichiarato di rappresentare), la condanna alle spese di lite va pronunciata a carico del difensore medesimo, quale unica effettiva controparte della controricorrente nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., S.U. n. 10706/2006, Cass. n. 22926/2014, Cass. a 58/2016).

4. Il ricorso incidentale – sostanzialmente condizionato – rimane assorbito.

5. Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’incidentale e con condanna alle spese a carico dell’avv. Ronzoni”.

All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (salvo rilevare che la parte che l’avv. Ronzoni ha dichiarato di rappresentare è P.S. e non ” P.” come indicato nella relazione), ritenendoli non superati dalle argomentazioni svolte nella memoria della parte ricorrente.

In relazione al contenuto di tale memoria (in cui si sottolinea l’opportunità di un revirement giurisprudenziale, si evidenzia che la P. aveva depositato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio con cui aveva dichiarato di nominare l’avv. Ronzoni proprio difensore e si aggiunge che tale procura – rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata ed in vista del ricorso per cassazione – non era stata prodotta unitamente al ricorso per meta svista), deve rilevarsi che la procura avrebbe dovuto – comunque – essere rilasciata nelle forme e con le modalità di cui all’art. 83 c.p.c., che non risultano integrate dalla dichiarazione di nomina contenuta nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’incidentale e con condanna dell’avv. Ronzoni al pagamento delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna l’avv. Ronzoni al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avv. Ronzoni, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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