Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15403 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15403

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25196-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.D.P. S E P. AGRICOLA SS, P.G.,

D.S.C., AGENTE RISCOSSIONE RAGUSA RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1835/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la controversia riguarda un avviso di liquidazione con recupero a tassazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa (piuttosto che proporzionale) ad un atto di risoluzione consensuale di pregresso atto di compravendita immobiliare inter partes;

2. l’amministrazione ricorrente censura la decisione con cui la C.T.R., individuando ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 la causa del contratto “nell’accordo transattivo cui sono addivenute le parti, con il conseguente obbligo di parte acquirente di restituire l’immobile acquistato e dei venditori di restituire il corrispettivo della vendita”, ha ritenuto l’atto assoggettabile al disposto non dell’art. 28, ma dell’art. 29 D.P.R. cit., “a norma del quale, ai fini impositivi, non si deve tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione”, con conseguente assoggettamento ad imposta in misura fissa “non importando detto contratto nè trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali e neppure obblighi di pagamento, che non rientrano tra gli obblighi di restituzione prima detti”;

3. il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il motivo è fondato, avendo la C.T.R. fatto erronea applicazione delle norme implicate, ed in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29 il quale dispone che (solo) “per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relaione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa”;

5. invero, questa Corte ha da tempo evidenziato: che “lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto ad effetti traslativi” – come quello di specie – “realizza un nuovo trasferimento di proprietà”, tanto da richiedere nel caso di immobili la forma scritta ad substantiam (ex multis Cass. 8234/09, 4906/98, 8878/90, 6959/88); che “le imposte di registro, ipotecaria e catastale, percepibili sul trasferimento connesso all’atto, non hanno per oggetto l’atto in sè, ma – al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che la effettua e a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società o decisione giudiziaria)- l’etto che ne consegue (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20)”; che “in base all’art. 28 D.P.R. cit., solo allorchè la risoluzione di un contratto dipenda da clausola (o da condizione) risolutiva in esso apposta (ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di sua conclusione)” – ipotesi che, per quanto emerge dagli atti, non ricorre nel caso di specie – “la risoluzione resta soggetta a imposta in misura fissa”, mentre “nello scioglimento per mutuo consenso l’effetto è rappresentato dal (nuovo) trasferimento di proprietà, seppure con efficacia ex tunc (Cass., sez. 5, n. 3935/14);

6. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso di parte contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito, definiti cobn esito favorevole ai contribuenti.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese processuali di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito. Spese dei gradi di merito compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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