Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15403 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15403
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto President – –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7308-2010 proposto da:
EREDI SALE ANTONIO SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato NATOLA GIUSEPPE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRONELLI GIUSEPPE,
giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
DI LEO MARMI di RICCARDO DI LEO & C. SNC (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA D.A. AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato DE CAMELIS
RAFFAELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato CICCARELLI GRAZIANO,
giusta procura a margine della memoria di costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 13/2010 del TRIBUNALE di BRINDISI – Sezione
Distaccata di FASANO dell’11.2.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che va condivisa la relazione in data 3.11.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:
“Eredi Sale Antonio s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 13/2010 del tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Fasano che ha declinato la propria competenza territoriale, a favore del tribunale di Trani, nella causa di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni promossa dalla stessa ricorrente nei confronti della Di Leo Marni di Riccardo Di Leo & C. s.n.c..
Infondatamente la ricorrente assume che la competenza non fosse stata contestata dalla convenuta in riferimento a tutti i fori alternativi indicati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., risultando il contrario dalla lettura della comparsa di risposta (pagina 2, ultimo capoverso).
Apoditticamente sostiene, inoltre, che l’obbligazione doveva essere eseguita mediante consegna delle merci in (OMISSIS), anzichè a (OMISSIS), come sostenuto in memoria dalla intimata società Leo Marmi. Benchè in sentenza effettivamente non sia contenuto alcun riferimento al forum destinatae solutionis (ma solo al forum contractus ed a quello della sede della convenuta), il ricorrente non indica tuttavia gli elementi di fatto dai quali desumere, ex actis, che esso valesse invece a radicare la competenza territoriale del giudice che la ha declinata.
Va dunque dichiarata la competenza del tribunale di Trani, con la condanna del ricorrente alle spese del regolamento”;
che, peraltro, la liquidazione delle spese del regolamento può essere rimessa allo stesso tribunale, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
P.Q.M.
dichiara la competenza del tribunale di Trani, che deciderà anche sulle spese del regolamento, ed assegna il termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011