Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15403 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12008/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Carlo Luppino,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via

Santi Quattro n. 35/b;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5934/9/17 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sede di Roma, depositata in data 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

L’Ufficio notificò al Sig. F.A. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale provvide alla revisione parziale del classamento della sua unità immobiliare sita in via (OMISSIS).

Il F. impugnò l’avviso dinanzi alla CTP di Roma, che accolse il ricorso.

L’Ufficio propose appello, che fu dichiarato inammissibile dalla CTR del Lazio in quanto l’atto di appello fu spedito mediante consegna ad un agente postale privato (società Nexive) sprovvista di data certa.

Sicchè, in assenza anche di prova della tempestiva consegna dell’atto di appello al F., non vi era prova della tempestività dell’appello.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il F. resiste con controricorso.

All’udienza del 12/9/2019 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla validità delle notificazioni degli atti giudiziari tributari eseguite tramite spedizione dell’atto di impugnazione mediante consegna ad una agenzia di posta privata.

Nell’adunanza camerale del 18 febbraio 2021 la causa è stata decisa.

Diritto

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che nei gradi di merito del processo tributario, la raccomandata “ordinaria” con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e quindi anche alle notifiche eseguite, ai sensi del comma 2, a mezzo del servizio postale secondo l’art. 149 c.p.c..

L’Agenzia ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011, solo i servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982 rientravano nell’esclusiva garantita al fornitore del servizio universale, mentre i servizi relativi agli invii raccomandati erano stati liberalizzati, e dunque potevano essere svolti anche da soggetti diversi dal fornitore del servizio universale, subordinatamente al “rilascio di una licenza individuale da parte del Ministero dello Sviluppo economico”.

Ne conseguirebbe che la spedizione del ricorso in appello da parte dell’Ufficio in piego raccomandato a mezzo di agenzia postale privata sarebbe valida ed ammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza impugnata per non avere la CTR ritenuto sanata la eventuale nullità della notificazione a mezzo di agenzia postale privata dalla costituzione tempestiva del contribuente appellato.

3. I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati e decisi congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 299 del 2020, ha stabilito che, nel regime antecedente alla liberalizzazione dei servizi postali di cui alla L. n. 124 del 2017, la notificazione del ricorso giurisdizionale tributario affidata ad un agenzia di posta privata è nulla, e che l’eventuale sanatoria determinata dalla rituale costituzione della parte destinataria dell’impugnazione non vale a sottrarre l’impugnazione dalla scure dell’inammissibilità, qualora non vi sia prova che l’atto sia stato consegnato al destinatario nel termine di decadenza.

Nè può valere, ad interrompere il termine di decadenza, la spedizione fatta dall’impugnante mediante consegna dell’atto da notificare all’agente postale privato, visto che la data da questi apposta alla ricevuta consegnata all’impugnante non è certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., non rivestendo l’agente postale privato la qualità di pubblico ufficiale.

4. Nel caso di specie, non vi è certezza della data della spedizione dell’impugnazione, oltre a non esservi prova della consegna del piego raccomandato, contenente l’atto di impugnazione, al destinatario.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, deve essere rigettato.

5. La controvertibilità della questione di diritto sottesa al ricorso e la circostanza che solo dopo la sua proposizione le Sezioni Unite di questa Corte si siano pronunciate sulla stessa inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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