Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15402 del 22/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15402 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

itto

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente —
contro

SCHIATTI NICOLA ANNIBALE
-intimato-

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Lombardia 19. 009;
Pagina 1 di 4 – RGN 27349/2009

estensore co

ferro

Data pubblicazione: 22/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 30 aprile 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato Gianna Maria De Socio per l’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Riccardo Fuzio, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale Lombardia 19.2.2009, che, in conferma della sentenza C.T.P. di Milano n.
165/01/2007, ebbe a respingere l’appello dell’Ufficio, così confermando
l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso
l’istanza di rimborso dell’IRAP chiesta per gli anni dal 2001 al 2004, sul presupposto
per cui l’attività esercitata dal contribuente era priva dei requisiti organizzativi,
difettando la organizzazione di beni e di persone connotativa del quid plutis rispetto
alla mera produttività autoorganizzata del solo lavoro personale.
Il ricorso è affidato aire motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell’art.112
cod.proc.civ., in relazione all’art.360 co.1 n.4 cod.proc.civ., essendo incorsa la C.T.R.
nell’omissione di esame dell’eccezione volta alla declaratoria di inammissibilità della
domanda di rimborso, per avvenuto spiegamento — da parte del contribuente — del
procedimento di condono ex art.9 1. n.289 del 2002.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dello stesso art.9, in relazione
all’art.360 co.1 n.3 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. trascurato che il
rimborso era precluso al contribuente per gli anni d’imposta condonati.
Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art.2697 cod.civ., in relazione
all’art.360 co.1 n.3 cod.proc.civ., non avendo la C.T.R. fatto buon governo delle
regole in materia di onere della prova, che addossano a carico del contribuente la
dimostrazione dei fatti costitutivi del suo preteso diritto al rimborso, nella specie
l’assenza di autonoma organizzazione.
1. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per l’intima connessione,
sono fondati. La pronuncia, nel non dare conto della definizione agevolata dei redditi
opposta dall’Ufficio, ha da un lato violato l’obbligo di emettere una decisione ove
ritualmente sollecitata da una domanda o eccezione dirimente (Cass. 452/2015) e,
dall’altro lato, ha eluso il principio, anche di recente manifestato da questa Corte e al
quale il Collegio presta ossequio, per cui, in tema di condono fiscale, la presentazione
della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le
annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del
presupposto, giacché il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico
nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme
Pagina 2 di 4 – RGN 27349/2009

estensore co

1TO

IL PROCESSO

2. Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito “per parte degli anni d’imposta per cui è causd’
(secondo il tenore letterale del ricorso), stante per essi la necessità che il giudice di
merito proceda ad un apprezzamento, secondo il principio sopra riportato, del
rapporto fra definizione agevolata del tributo ex art.9 1. n.289/2002 e spettanza del
credito di rimborso. Per la restante parte, invece, può essere accolto posto che dalla
sia pur assai stringata motivazione della sentenza oggetto di censura non si ricava con
chiarezza se la C.T.R. si ° sia formata un convincimento circa l’assenza di autonoma
organizzazione conseguentemente dallo sviluppo dell’iniziativa probatoria proveniente
dal contribuente. In questo senso, osserva il Collegio che detta motivazione impegna
in modo assolutamente generico i fattori del nucleo essenziale del principio di diritto
applicabile con riguardo all’art.2 del d.lgs. n.446 del 1997, ove cioè il limite di
applicazione della norma sia ravvisato nell’inesistenza di un’autonoma organizzazione,
con negazione del presupposto impositivo a carico del contribuente, nella vicenda
nemmeno definito tipologicamente. Su tale punto, questa Corte già ebbe ad
affermare, in tema di struttura allocativa dell’onere della prova in materia e
suggerendo al giudice di merito e a titolo esemplificativo la valorizzazione delle
dichiarazioni fiscali, che “si tratta di regola empirica che facilita l’onere probatorio in un processo
caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato sulle
produzioni documentali e sugli eventuali poteri acquisitori riservati in via integrativa al giudice
tributano (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1). Fermo restando che graverà sul contribuente
che proponga domanda di ripetizione di indebito (contro il silenzio-rifiuto od il diniego e3presso di
rimborso) dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè la mancanza della causa (autonoma
organizzazione) che giustifica il prelievo fiscale.” (Cass. 3678/2007). A tale riguardo, il mezzo
di censura condotto ai sensi dell’art.360 co.1. n.3 cod.proc.civ. permette di rilevare che
la C.T.R. non ha fatto buon governo del principio di diritto indicato, restituendo al
controllo impugnatorio una motivazione dalla quale non è dato desumere quale
apporto probatorio, di cui pur era onerato il contribuente, abbia consentito di
esprimere un giudizio di minimalità organizzativa al medesimo riferibile, rilevandosi
che alla materia si applica il principio per cui costituisce onere del contribuente, che chieda il
rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni
(Cass. s.u.. 12108/2009; 13095/2012).
Pertanto il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla C.T.R.
Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.
Pagina 3 di 4 – RGN 27349/2009

estensore co

risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di
“definizione transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle
opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni
del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (Cass. 4566/2015). Infatti, il
condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e
che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari,
conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o
corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di
riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass.
1967/2012).

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia a C.T.R. Lazio, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA