Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15402 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15402

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22094-2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,

presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa

dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 254/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. parte ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza di primo grado (depositata il 5/4/2013) in quanto “tardivamente ed irritualmente notificato”, dapprima (tempestivamente, ma inutilmente) nel domicilio eletto, e poi (solo in data 3/12/2013) “direttamente e personalmente alla convenuta”, piuttosto che “presso l’altro difensore a mezzo del quale la parte era costituita in giudizio”, come asseritamente dovuto, ai sensi dell’art. 330 c.p.c.;

2. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è fondato, avendo questa Corte chiarito che, nel processo tributario, al ricorso in appello si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 – per cui “le comunicazioni e le notifocazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio” – in quanto speciale (e quindi prevalente) rispetto all’art. 330 c.p.c., applicabile invece nella successiva fase di legittimità (Cass. SU n. 14916/16; sez. V n. 4233/17);

4. peraltro, in caso di notifica diffoline dal disposto dell’art. 17 cit., il giudice d’appello è tenuto a disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione, ex art. 291 c.p.c., a meno che la parte intimata non si sia costituita in giudizio – come in effetti risulta essere avvenuto nel caso di specie – nel qual caso dovendosi ritenere la nullità sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 4233/17 cit., con richiamo di Cass. un. 10136/00, 1156/08, 2707/14, proprio per l’ipotesi di notifica dell’appello alla parte personalmente, anzichè al procuratore domiciliatario);

5. la sentenza va quindi cassata con rinvio, essendo stato il giudizio erroneamente definito con una pronuncia in rito.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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