Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15402 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 20/07/2020), n.15402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8355/2016 proposto da:

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ARMENTANO;

– ricorrente –

contro

B.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ZEZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 661/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/09/2015, R.G.N. 1599/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Milano aveva respinto, per ritenuta risoluzione consensuale del rapporto, il ricorso proposto da B.H. inteso all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’Aviapartner Handling s.p.a. dal 15 febbraio 2007 e, previa eventuale declaratoria di inefficacia, annullabilità o nullità degli atti di recesso, alla condanna della società al ripristino del suo rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni medio tempore maturate, ovvero, comunque, secondo i parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

2. la Corte d’appello meneghina, con sentenza del 16.9.2015, in riforma della decisione impugnata, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dell’ H. con la società appellata dal 15.2.2007 e condannava quest’ultima a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno, liquidato ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge dalla data della sentenza che accertava la conversione;

3. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, illustrati in memoria, cui ha resistito l’intimato, con controricorso;

4. le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. i difensori hanno dichiarato che tra le parti è stato raggiunto un accordo transattivo, nel cui ambito le stesse hanno definito ogni vertenza tra la loro insorta con reciproca rinuncia ad ogni pretesa, ed hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

4. dalla suddetta istanza, debitamente sottoscritta da entrambi i difensori, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, nel corso della intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

5. l’accordo menzionato si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

6. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

7. le spese vanno compensate in ragione della presentazione di istanza congiunta delle parti che hanno regolato anche le spese in tali termini;

8. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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