Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15402 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27278-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1562/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre, svolgendo un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 1562/8/2018, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della CTP di Roma n. 21275/2016, con cui si era disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), emesso per rideterminazione del classamento e rendita catastale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di una unità immobiliare sita in (OMISSIS), di proprietà di C.E..

La Commissione Tributaria Regionale aveva rilevato l’inammissibilità dell’appello, atteso che la notifica dell’impugnazione era stata effettuata a mezzo posta, utilizzando il servizio gestito da licenziatario privato (Nexive S.p.A.).

La parte intimata con il ricorso per cassazione non ha svolto difese.

All’adunanza camerale del 10.10.2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di particolare importanza relativa alla validità delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo di licenziatario privato, sollevata da questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 11016 del 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 2011, e del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 3,4,5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), atteso che la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto i giudici di appello hanno ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio, perchè spedito a mezzo di licenziatario privato e non da Poste italiane. Si deduce che, a decorrere dal 30.4.2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha riformulato la D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, la riserva degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie è rimasta soltanto per le notificazioni eseguite ai sensi della L. n. 890 del 1982. Secondo l’Ufficio ricorrente, a decorrere dal 30.4.2011, mentre la notificazione a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982 di atti del processo tributario rimane riservata a Poste Italiane (D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 14), la notificazione a mezzo raccomandata a/r ordinaria (consentita dall’art. 16, comma 3 cit.) può essere eseguita anche a mezzo di licenziatario postale privato (D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 3 e 5), ed in quest’ ultimo caso ” alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982″. Ciò sarebbe avvenuto nella fattispecie in esame, avendo l’Ufficio spedito il proprio appello “in piego, senza busta a mezzo raccomandata a.r.” a mezzo del licenziatario postale privato Nexive S.p.A..

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

Il Collegio rileva che sulla questione della notifica degli atti giudiziari a mezzo di licenziatario privato nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della Dir. n. 2008/6/CE ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 299 del 2020, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificate atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.

Le notificazioni dirette a mezzo raccomandata postale dei ricorsi in materia tributaria rientrano nell’ambito della riserva al fornitore del servizio universale, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4.

Va precisato che la Dir. 97/67/CE, modificata dalla direttiva 2008/6/CE, pur avviando la graduale liberalizzazione del mercato dei servizi postali, ha riconosciuto agli Stati membri la possibilità di riservare al fornitore o ai fornitori del servizio universale “la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna” (art. 7), consentendo, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di scegliere “gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale” (considerando 20), prevedendo che “le disposizioni dell’art. 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere… al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale” (art. 8). La Dir. n. 2008/6/CE ha ritenuto, invece, “opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale ” (considerando 25).

Con la Dir. n. 97/67/CE, art. 7, radicalmente novellato, il legislatore comunitario ha stabilito che “Gli Stati membri non concedono nè mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali..”. Dell’analisi del quadro normativo comunitario di riferimento le Sezioni Unite si sono fatte carico con la sentenza n. 299 del 2020 cit., evidenziando anche come, a seguito della Dir. 2008/6/CE, la concessione di questi diritti all’operatore designato è scomparsa dal novero delle opzioni esplicitamente autorizzate per il finanziamento del settore universale (v. Corte giust. 2 maggio 2019, C-259/18 Sociedad Estatal Correos y Telègrafos SA, punto 34).

Il legislatore italiano, nel dare esecuzione alla Dir. 2008/6/CE, ha novellato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, con il D.Lgs. n. 58 del 2011, stabilendo che per esigenze di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste Italiane, i servizi concernenti le notificazione a mezzo posta di atti giudiziari.

La L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, ha comportato poi l’abrogazione dell’art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, e l’aggiunta in fine al successivo art. 5, comma 2, del seguente periodo: “Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, nonchè per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’art. 201 codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”, e la soppressione del riferimento ai servizi in via esclusiva di cui all’art. 4.

Secondo le Sezioni Unite, nel regime nazionale successivo alla Dir. n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011, così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017, a Poste Italiane resta riservato in via esclusiva il servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali, tuttavia la notificazione di un atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo non è inesistente ma nulla, sicchè è possibile la sanatoria della nullità della notificazione per il raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della parte (art. 156 c.p.c.) secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.

L’assunto è stato più volte sostenuto da questa Corte, chiarendo che: “Il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza”(Cass. n. 10119 del 2006 conf. Cass. n. 18551 del 2016; Cass. n. 5508 del 2009; Cass. n. 8777 del 2008; Cass. n. 15530 del 2004). La funzione della notificazione è quella di garantire il diritto di difesa del destinatario, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, il contenuto dell’atto (Cass. n. 29191 del 2017).

Nella fattispecie, il ricorso in appello, per come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, era stato spedito in data 24 marzo 2017 (ossia nel periodo antecedente al 10 settembre 2017) a mezzo di licenziatario privato (Nexive s.p.a.), ma a seguito della notificazione la parte intimata non si è costituita in giudizio. Tale circostanza è stata rilevata dai giudici di appello, che testualmente affermano: “non si costituiva in giudizio C.E.”. Ne consegue che la nullità della notifica eseguita a mezzo di licenziatario privato non può ritenersi sanata per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), sicchè correttamente i giudici di appello hanno dichiarato l’inammissibilità del gravame.

2. Da siffatti rilievi, consegue il rigetto del ricorso. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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