Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15401 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5111-2006 proposto da:
P.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA F MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato ST
STRIANI, rappresentala e difesa dall’avvocato LOMBARDI CARMINE giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M., (OMISSIS), P.A.,
(OMISSIS), P.S., (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio
dell’avvocato NATELLIS IRENE, rappresentati e difesi dall’avvocato
MAROTTI SILVIO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
PA.MA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1687/2005 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa
il 30/07/2005, depositata il 2 6/09/2005; R.G.N. 3172/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA RAFFAELE che ha concluso per rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 agosto 2000 la ricorrente P. C. proponeva opposizione avverso l’atto di pignoramento immobiliare notificatole il 9 agosto 2000 ad istanza dei creditori opposti in forza della sentenza n. 385/00 emessa in grado di appello dal Tribunale di Benevento con la quale era stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, odierni creditori opposti liquidandole in L. 1.660.000 per giudizio di primo grado e in L. 4.000.000 per il giudizio di secondo grado.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i creditori opposti, i quali contestavano in fatto e diritto l’opposizione e ne chiedevano il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Con la sentenza in esame n. 1687/2005, l’adito Tribunale di Benevento, dichiarava inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, perchè tardiva, e rigettava l’opposizione all’esecuzione (affermando che “alcun vizio di legittimità sostanziale dell’esecuzione può configurarsi per essere stati sottoposti al vincolo del pignoramento beni immobili di valore superiore al credito azionato, così come dedotto dall’opponente, atteso che è una scelta legittima del creditore pignorare beni di proprietà del debitore per il valore che egli ritiene sufficiente a soddisfare coattivamente il suo credito”).
Ricorre per cassazione P.C. con quattro motivi;
resistono con controricorso P.M., P.A. e P.S..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 617 c.p.c. in relazione all’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3).
Violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame della domanda. Si afferma che “il Tribunale sostanzialmente ha omesso di esaminare la domanda giudiziaria di opposizione agli atti esecutivi ritenendo che la domanda proposta fosse inammissibile. Tale assunto del Tribunale è basato sulla circostanza che l’opposizione sarebbe stata depositata il 16.8.2000 oltre il termine di 5 giorni decorrenti dal 9 agosto 2000. Circostanza quest’ultima non esatta atteso che l’atto di pignoramento è stato notificata a mezzo posta, spedito il 9.8.2000, ma ricevuto in data 11.8.2000, per cui l’opposizione era rituale.
Tale atto di opposizione è rituale atteso che la data da valutare ai fini della tempestività e regolarità della notifica dell’impugnazione è quello della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per il notificante, mentre della consegna dell’atto per chi la riceve”.
Con il secondo motivo si deduce “violazione dell’art. 555 c.p.c. là dove “il giudice dell’esecuzione ritiene che il pignoramento proposto sia incompleto per la mancata indicazione completa dei dati di identificazione catastale”.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 497 c.p.c. in quanto “nel caso di specie peraltro il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare estinto il procedimento atteso che erano trascorsi 90 giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita”.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 1775 c.c. (principio di correttezza) in quanto “il giudice deve valutare, alla stregua dei principi invocati, tale comportamento costituendo tale valutazione il filtro necessario ad impedire che la discrezionalità dei creditori sfoci in mero arbitrio”.
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che correttamente il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi in questione (l’unica rilevante e sindacabile nella presente sede di legittimità) per tardività.
Come è chiaramente desumibile dagli atti di causa, l’atto di pignoramento immobiliare risulta notificato in data 4.7.2000 e detta opposizione depositata in data 16.8.2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di P.M., P.A. e P.S.; non deve provvedersi in proposito nei confronti dell’intimata Pa.
M. che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010