Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15401 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15401 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

BARTÙLI Napoleone, rappr. e dif. da se stesso, elett. dom. nel proprio studio di
avvocato in Roma, via Largo Generale Gonzaga del Vodice n.4
-ricorrente —
contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-costituita ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370
co.1 cod.proc.civ.-

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estens

s. m. ferro

Data pubblicazione: 22/07/2015

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Lazio 11.2.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 30 aprile 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato Gianna Maria De Socio per l’Avvocatura Generale dello Stato;

IL PROCESSO
Napoleone Bartùli impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
Lazio 11.2.2008 che, in conferma della sentenza C.T.P. di Roma n. 175/52/2006,
ebbe a respingere il suo appello, così ribadendo la legittimità della cartella di
pagamento, emessa in materia di IRPEF ed IRAP per l’anno 1999, impugnata dal
contribuente sul presupposto della irregolarità della notifica stessa.
Ritenne in particolare la C.T.R. che l’appello non poteva essere accolto, quanto al
difetto di motivazione della sentenza di primo grado, poiché essa dava conto
dell’avvenuta notifica della cartella a mani proprie dell’interessato, rilevando che
l’adempimento si era così perfezionato come da “relata notificatd’
Al ricorso, articolato su due motivi, Agenzia delle Entrate resiste con atto
depositato al fine della partecipazione all’udienza ex art.370 co.1 cod.proc.civ.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, riportati i propri ricorsi alla C.T.P. e alla C.T.R.,
deduce la nullità assoluta della sentenza impugnata, per omessa motivazione, quanto
agli artt. 132 co.4 cod.proc.civ. e in relazione all’art.360 co.1 n.5 cod.proc.civ., ai
sensi degli artt.111 co.6 Cost. e 24 Cost., oltre che 6 CEDU, non potendo dirsi
motivata la sentenza con “tredici parole” a fronte di varie pagine di difese scritte, senza
che ad esse la pronuncia si riferisca.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge quanto agli artt. “60 G.U.
2/7/2002 n.153, ex d.P.R. n. 602/1973 e d.P.R. n. 609/1973, modificato art. 1 d.lgs.
27.4.2001, n.193”, contestandosi che la cartella di pagamento sia stata notificata a
mani proprie del contribuente, difettando la prova che questi abbia ricevuto proprio
il contenuto di un plico relativo alla cartella di pagamento, mancando la
sottoscrizione del destinatario dell’atto dell’avviso di ricevimento.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che la censura presenta
evidenti tratti di genericità, difettando — per operare all’altezza del n.5 del co.1 dell’art.
360 cod.proc.civ. — inrianzitutto una chiara identificazione del fatto decisivo e
controverso in sé, cioè quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con
certezza, una decisione diversa, Cass. 18368/2013, invero descritto in modo poco puntuale
nella somma delle “questioni, argomenti, eccezioni e deduzioni articolate in varie pagine di difese
scritte”. In ogni caso va ribadito che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di
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estensore c

.ferro

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Riccardo Fuzio, che
ha concluso per inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/I 96
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in
giudizio, integrerebbe una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta
valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che
consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli
atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è
inammissibile ove il vizio, sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3
o, come nel caso, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 22759/2014). Inoltre va infine
sottolineato che la commissione tributaria regionale ha con puntualità affrontato e
deciso la questione della regolarità della notifica della cartella di pagamento,
affermandone il compiuto perfezionamento, in via di fatto e con conferimento alla
medesima circostanza di appropriato valore giuridico integrativo della nozione di
regolarità della fattispecie concreta stessa, ove ha ribadito la correttezza della
reiezione del ricorso originario, quale effettuata dalla C.T.P., poiché la cartella sarebbe
stata notificata personalmente a mani proprie dell’interessato, ciò realizzando una
specifica motivazione che si presenta coerente con la riportata contestazione, esposta
siccome attinente proprio alla regolarità della notifica stessa.
2. Il secondo motivo è inammissibile, per palese omessa descrizione puntuale e specifica
della fattispecie assunta dalla decisione impugnata, non avendo la parte riportato o
almeno trascritto nei suoi elementi essenziali l’intera sequenza delle operazioni di
notifica per i punti oggetto di contestazione. Ulteriore limite si rinviene comunque
con riguardo al quesito di diritto, la cui inettitudine a recare alla S.C. la questione
sviluppata nel motivo discende dalla violazione del canone per cui esso non può
risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge
denunziata nel motivo. (Cass. s.u. 21672/2013).
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, secondo le regole della
soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 1.700, oltre eventuali spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2015.

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