Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15401 del 21/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15401

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21910-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA ROSARIA DE SIMONE e AMALIO MELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1914/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo a cartella esattoriale notificata in data 19/10/2011 per Iva ed Irap anno di imposta 2007, a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento notificato in data 25/11/2010, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di prime cure che aveva negato la definitività del titolo azionato, stante la mancata definizione del procedimento di accertamento con adesione promosso dal contribuente con istanza del 10/1/2011, nel cui verbale si leggeva “l’Ufficio prende atto delle osservazioni e si riserva di formulare la proposta in tempi brevi”, senza in realtà provvedervi, in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis;

2. con i primi due motivi di ricorso l’amministrazione lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 22, – stante l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella senza contestazione del prodromico avviso di accertamento -nonchè de3l D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 il quale, a fronte di un’istanza di accertamento con adesione, si limita a prevedere la sospensione per novanta giorni del termine di impugnazione dell’avviso, spirato il quale, in assenza di definizione consensuale, l’atto non tempestivamente impugnato diventa definitivo;

3. con il terzo deduce altresì la nullità della sentenza per inesistenza (o mera apparenza) della relativa motivazione;

4. il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. i primi due motivi – che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati, con assorbimento del terzo;

6. invero, per consolidato orientamento di questa Corte in tema di accertamento con adesione, “la presentazione dell’istanza di definizione – così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura – non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma ne sospendono soltanto il termine di impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, sena che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poichè, a norma del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e 12, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia” (Cass. sez. 5, sent. 7208/15; ord. 3368/10);

7. si è al riguardo precisato che “l’art. 6 cit. consente sì al contribuente di chiedere all’Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all’Amministrazione finanziaria” (Cass. sez. V, nn. 1839/10, 28051/09), poichè “il Fisco può valutare autonomamente l’opportunità o meno della definizione consensuale”, e dunque “l’istanza dell’interessato non toglie efficacia all’accertamento, ma steriliva per novanta giorni il termine d’impugnazione”, sicchè, “spirato tale spatium deliberandi senza che sia stata definita la composizione bonaria, esso diviene definitivo se non è impugnato nel residuo termine”, secondo un meccanismo “non dissimile da quello per il normale consolidamento del silenzio-rifiuto (L. n. 241 del 1990, art. 2; art. 21 proc. trib.), il che rende coerente con l’ordinamento generale considerare tacitamente rigettata l’istanza di accertamento con adesione, una volta che sia spirato quel termine dalla presentazione della istanza senta che l’Ufficio abbia riposto” (Cass. Sez. 5, n. 993/15);

8. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito, definiti con esito positivo per il contribuente.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente e lo condanna a rifondere all’amministrazione ricorrente le spese processuali di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA