Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15400 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12341-2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, 25, presso

lo studio dell’avvocato ALFREDO SAMENGO, (Studio Pessi e Associati)

rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO MISASI, VINCENZO

FERRARI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6818/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16/07/2014, depositata il 06/11/2014.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. Riformando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal M. nei confronti del Ministero Del Lavoro in relazione ai pregiudizi che assumeva di avere subito a causa della condotta di G.G., funzionario del Ministero che, sottoposto a procedimento penale (e poi condannato) per avere falsificato una graduatoria ministeriale, aveva chiamato in correità il M. (che era stato invece assolto all’esito del dibattimento).

2. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2049 c.c.” e censura la Corte per avere affermato che l’ingiusto coinvolgimento del M. nel processo penale non era ricollegabile ad una condotta posta in essere dal G. nella qualità di dipendente del Ministero, ma a dichiarazioni dallo stesso rese come semplice privato al fine di attenuare la propria condizione processuale.

Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la fattispecie generativa del danno andava individuata nella “condotta del G. complessivamente intesa” (rispetto alla quale il coinvolgimento nel processo penale non costituiva che una delle conseguenze) che, essendo stata posta in essere in qualità di pubblico dipendente, non poteva non coinvolgere anche l’Amministrazione di appartenenza, in presenza di un rapporto di occasionalità necessaria fra la condotta dannosa e le funzioni esercitate dal dipendente.

3. Premesso che il M. non ha specificamente censurato l’interpretazione della domanda compiuta dalla Corte di Appello (omettendo altresì di trascrivere tale domanda in ossequio al criterio dell’autosufficienza), deve ritenersi che il motivo sia infondato.

Infatti, dopo aver dato atto che il M. aveva richiesto il risarcimento dei danni che “assumeva di aver subito perchè coinvolto in un procedimento penale a seguito di un ingiusta chiamata in correità proveniente dal G.”, la Corte ha correttamente affermato che l’Amministrazione non poteva essere chiamata a rispondere della condotta posta in essere dal dipendente quale semplice privato, a prescindere da qualsiasi collegamento con l’attività istituzionale dell’Ente (cfr., in tal senso, oltre a Cass. n. 8306/2011 richiamata dal giudice di appello, anche, Cass. n. 2089/2008 e Cass. n. 15930/2002).

Nè può ritenersi che possa valere a concretizzare tale collegamento la mera circostanza che il procedimento penale sia scaturito da condotte poste in essere dal G. in qualità di pubblico dipendente, atteso che tali condotte costituiscono solo un antecedente della condotta generativa del danno, ossia della chiamata in correità che il G. ebbe a compiere – evidentemente – nella esclusiva qualità di privato cittadino.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso (senza condanna alle spese, in difetto di attività difensiva da parte del Ministero)”.

All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA