Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15400 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15400 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Pappalardo Michele
intimato –

avverso

la

n.

sentenza

147/25/2009

della

Commissione Tributaria regionale della Puglia
Sezione staccata di Foggia, depositata
1’11/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/04/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Rita Sanlorenzo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per

1

Data pubblicazione: 22/07/2015

cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di
Pappalardo Michele (che non resiste), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n.
147/25/2009, depositata in data 11/05/2009, con la
quale, in una controversia concernente
l’impugnazione di un diniego di rimborso dell’IRAP
versata negli anni dal 1998 al 2001,. è stata

respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che deve escludersi l’assoggettamento ad IRAP
dell’attività professionale svolta dal
contribuente, trattandosi di attività priva del
requisito dell’autonoma organizzazione .
Considerato in diritto.
L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con
unico motivo, la violazione e falsa applicazione,
ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.9 comma 9
1.289/2002, avendo il contribuente presentato
istanza di condono per la definizione automatica
delle annualità oggetto dell’istanza di rimborso,
con conseguente rinuncia a quest’ultima.
In via preliminare, la questione risulta sollevata,
come si evince dagli atti e dalla sentenza
impugnata, per la prima volta in questa sede di
legittimità.
Ora,

va rilevato che il motivo difetta di

specificità, in quanto, in ordine alla circostanza
dell’intervenuta adesione del contribuente al
condono ex art.9 1. 289/2002 per gli anni per cui è
stato chiesto rimborso dell’imposta versata, vi è
una mera affermazione della parte ricorrente, non
concludente e decisiva.
Precisamente,

nel

ricorso

9

si

parla,

di

un

riformata la decisione di primo grado, che aveva

”documento dell’Anagrafe tributaria” ed in effetti
vi è il richiamo ad un estratto delle risultanze
dell’interrogazione della Anagrafe Tributaria,
banca dati interna alla stessa Amministrazione
finanziaria ricorrente (Cass. 1612/2008).
Non risulta, invece, né indicata né allegata
l’istanza di condono firmata dal contribuente e
positivamente accettata dall’Amministrazione

Il che, anche a fronte della mancata costituzione
di parte intimata, comporta l’inammissibilità del
ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali,
non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Deciso in Roma, il 29/04/2015.

finanziaria.

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