Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15400 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21875-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2120/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

vista la memoria del ricorrente ex art. 380-bis c.p.c.

Fatto

RILEVATO

che:

1. oggetto del giudizio in questa sede è l’avviso di accertamento dell’anno di imposta 2000 per omessa fatturazione dell’importo di Lire 323.023.071 a titolo di cessione della merce non inclusa nel contratto di affitto di azienda del 13/7/2000 stipulato tra la contribuente A.R. e la di lei figlia C.S.C.;

2. secondo la C.T.R., sebbene “oggetto dell’affitto di azienda erano le attrezzature, il mobilio, gli arredamenti e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività aziendale”, tuttavia sarebbe “da ritenersi che oggetto dell’affitto di azienda sia stato anche la merce giacente in magazzino in quanto senza la stessa non si sarebbe potuto sicuramente proseguire l’attività”, anche perchè “l’Ufficio non ha fornito alcuna prova, pur incombendone il relativo onere su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c., che A.R. abbia provveduto a vendere la suddetta merce in giacenza, tanto più che i verificatori l’avevano considerata come effettivamente posseduta dall’affittuaria ai fini del calcolo delle percentuali di ricarico;

3. l’amministrazione lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), la violazione e/o falsa applicazione:

1) degli artt. 2697 e 2728 c.c., D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, n. 5; 2) degli artt. 115 e 116 c.p.c., sottolineando l’assenza di qualsivoglia riferimento alle merci nel contratto di affitto di azienda, e deducendo che sarebbe stato onere della contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione legale di cessione dei beni non rinvenuti nei locali dell’azienda, D.P.R. n. 441 del 1997, ex art. 1 anche perchè in caso di cessazione dell’attività sarebbe scattato l’obbligo di emissione di autofattura per autoconsumo, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, n. 5).

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. i motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, appaiono fondati.

5. invero, il giudice d’appello ha fondato il proprio convincimento che – nonostante la diversa formulazione letterale del contratto -anche le merci in questione fossero incluse nell’affitto di azienda, semplicemente su delle supposizioni, e comunque facendo malgoverno dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, che in simili fattispecie vedono gravare il relativo onere sulla contribuente, piuttosto che già sull’amministrazione finanziaria, la quale si è limitata a registrare il tenore testuale del contratto inter partes e ad applicare la presunzione legale di cessione dei beni non rinvenuti nei locali dell’azienda di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1rispetto alla quale la contribuente non ha fornito alcuna prova contraria;

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per un compiuto esame del materiale probatorio acquisito agli atti, alla luce del criterio di ripartizione dell’onere della prova sopra indicato.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia – sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame, ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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