Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15400 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17789/2016 proposto da:

TURISMO F.C. DI C.F.V. &

C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo

studio dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE DE GIROLAMO;

– ricorrente –

e contro

T.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 525/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/05/2016, R.G.N. 40/2016;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza 18 maggio 2016, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il reclamo proposto da Turismo F.C. s.a.s. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 5 agosto 2013 a T.F., a causa della soppressione del suo posto di lavoro (per eccedenza sul livello occupazionale necessario a garantire l’appalto del servizio scolastico: prevedendo il relativo capitolato un solo assistente per ogni automezzo destinato al trasporto degli alunni), per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e condannato la società datrice alla reintegrazione della predetta nel posto di lavoro e all’indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. avverso la predetta sentenza la società ricorreva per cassazione con due motivi, mentre la lavoratrice non svolgeva difese;

3. il P.G. formulava le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1362,1363 c.c., per erronea esclusione, in base a non corretta interpretazione dei motivi indicati nella comunicazione di recesso, di prova della loro effettività nella riorganizzazione aziendale comportante la soppressione di due posizioni di lavoro (una riguardante T.F.), divenute superflue rispetto alla gestione del servizio di autotrasporto degli alunni (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., L. n. 604 del 1966, art. 3, per esclusione del giustificato motivo oggettivo nonostante l’effettiva e non pretestuosa opera di riorganizzazione, consistita nella soppressione della posizione della lavoratrice (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

2.1. secondo consolidato indirizzo di questa Corte, meritevole di continuità, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro: scelta, questa, che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità; ove, però, il giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158; Cass. 18 luglio 2019, n. 19302); essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso (Cass. 28 marzo 2019, n. 8661);

2.2. nel caso di specie, pure essendo stata accertata l’effettiva soppressione della posizione della lavoratrice licenziata e la sua diretta dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale, comunicata nella lettera di licenziamento e realizzata (come in particolare si evince al quarto e quinto capoverso di pg. 4 della sentenza), la Corte territoriale ha disatteso i superiori principi di diritto, sulla base di ragioni (illustrate dal terz’ultimo capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 7 della sentenza), essenzialmente riconducibili all’assenza di effettive motivazioni economiche; in particolare queste ultime sono state ricondotte al non dimostrato squilibrio tra costi di gestione e margini di competitività dell’impresa e alla mancanza di allegazione della variabile di incidenza dei costi e degli effetti sulla redditività nel mercato, oltre che alla “insostenibilità economica di un organico composto da due ulteriori unità”; ma ciò integra una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell’art. 41 Cost.;

3. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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