Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15400 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6265-2014 proposto da:

ART SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARCO MICCINESI e FRANCESCO PISTOLESI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2013 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA,

depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Art Research s.r.l. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 95/1/2013 pronunciata dalla commissione tributaria regionale dell’Umbria il 21 maggio 2013 e depositata il 15 luglio 2013. Con la sentenza oggetto di ricorso la CTR, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittime le pretese recate dalla cartella di pagamento n. (OMISSIS). Nelle more del giudizio di cassazione, la società si è avvalsa delle disposizioni sulla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2011, art. 11 ed ha pagato gli importi dovuti. Di poi ha chiesto l’estinzione del giudizio e conforme richiesta è pervenuta dall’Avvocatura dello Stato giusta la comunicazione della Direzione provinciale dell’agenzia delle entrate di Perugia che ha comunicato la regolarità del procedimento definitorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Osserva la Corte che la regolarità del procedimento definitorio e la concorde richiesta delle parti affinchè il giudizio sia dichiarato estinto inducono alla conforme declaratoria con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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