Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1540 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 23/01/2020), n.1540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francessca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22621-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e

difesa da se medesima;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il

16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Foggia, Giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 16/1/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dall’Inps avverso il provvedimento del 3/7/2017 con il quale lo stesso giudice aveva disposto la correzione della sua precedente ordinanza del 28/6/2013, resa a conclusione del procedimento ex art. 612 c.p.c., instaurato da M.V. nei confronti dell’Istituto ai fini dell’esecuzione della sentenza dichiarativa del diritto del predetto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli;

la correzione dell’errore materiale era stata disposta nella parte in cui il giudice dell’esecuzione aveva omesso di considerare e liquidare, tra le spese riconosciute al procuratore antistatario Tarantino Angela, l’indennità di trasferta e le spese di trasferta sostenute, richieste dal difensore;

il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l’opposizione da parte dell’Inps alla suddetta ordinanza di correzione, sull’assunto che quest’ultima era diretta a eliminare errori di manifestazione del pensiero del giudice i quali non incidevano sulla qualità della decisione;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Inps, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso T.A.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) deve premettersi che l’originaria controversia decisa dal Tribunale di Foggia era rivolta all’accertamento della qualifica di lavoratore agricolo e del conseguente diritto del ricorrente all’iscrizione negli appositi elenchi e che successivamente, con ricorso ex art. 612 c.p.c., la parte aveva chiesto al giudice di fissare le modalità di esecuzione della predetta sentenza e di determinare, ex art. 614 c.p.c., la somma di denaro dovuta per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione e/o per il ritardo nella stessa, oltre alle spese della procedura in favore del procuratore antistatario, Avv. Angela Tarantino;

il giudice dell’esecuzione aveva provveduto nel merito della richiesta e aveva liquidato la somma di Euro 1.860,12 per le spese e competenze per l’assistenza tecnica, oltre Iva e Cpa, in favore del procuratore antistatario e l’Inps aveva, quindi, dato esecuzione al provvedimento;

a seguito di successiva istanza, l’Avv. Tarantino, quale antistatario, aveva domandato al giudice dell’esecuzione la correzione dell’errore materiale relativamente all’omessa liquidazione, in seno all’ordinanza, dell’indennità di trasferta e delle spese di trasferta sostenute, nonostante il ricorso ne contenesse esplicita richiesta;

il Giudice aveva disposto la correzione dell’ordinanza, aggiungendo alla somma già liquidata per le spese del giudizio, “…Euro 140,00 per spese di trasferta sostenute e l’indennità di trasferta”;

con successivo ricorso in opposizione agli atti esecutivi – dichiarato inammissibile con l’ordinanza di cui si domanda la cassazione – l’Inps chiedeva dichiararsi l’illegittimità della suddetta correzione e liquidazione;

2) fatta questa necessaria premessa, si procede alla sintetica esposizione dei singoli motivi di ricorso prospettati in questa sede dall’Istituto;

con il primo motivo l’Inps deduce la violazione degli artt. 616,617 c.p.c., in relazione all’art. 287 c.p.c., affermando che erroneamente il giudice aveva ritenuto ammissibile l’istanza di correzione della ordinanza, in violazione del disposto dell’art. 617 c.p.c., comma 2;

con il secondo motivo l’Inps contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. e ss., e deduce la conseguente nullità dell’ordinanza di correzione, avendo, il giudice, erroneamente ritenuto sussistere un errore materiale nella omessa liquidazione delle somme richieste a titolo di trasferta e spese di trasferta;

con il terzo motivo l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e del D.M. 8 aprile 2004, per la errata determinazione dell’indennità di trasferta, pur in presenza di numerose controversie della stessa natura contestualmente trattate dall’Avv. Tarantino e per le quali si rendeva doverosa la riduzione delle competenze e spese per la sua attività procuratoria;

3) in via preliminare va scrutinata l’eccezione d’inammissibilità, prospettata in sede di controricorso dall’Avv. Tarantino con riguardo all’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato;

l’eccezione è priva di fondamento, avendo il provvedimento impugnato deciso in via definitiva sull’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’Inps, provvedendo anche sulle spese ed essendo il ricorso per cassazione rimedio tipico per contestare i provvedimenti regolanti l’andamento del processo esecutivo;

4) stante l’ammissibilità del ricorso, si procede all’esame dei motivi prospettati dall’Inps, che, per la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente;

il ricorso merita accoglimento in quanto nella fattispecie in esame non erano presenti le condizioni per la correzione dell’errore materiale;

a riguardo deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, cui si intende dare seguito, secondo cui “Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (da ultimo Cass. n. 572/2019);

in particolare questa Corte ha altresì soggiunto che “La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice” (Cass. n. 21109 del 2014, Cass.n. 13550 del 2015; Cass.n. 22344 del 2016);

l’applicazione dei menzionati principi al caso in esame comporta che la mancata liquidazione delle spese di trasferta non può essere assimilata a una mera dimenticanza del giudice, ipotesi, quest’ultima, in cui è ammessa la correzione dell’errore materiale (Cass.n. 15650 del 2016);

poichè una liquidazione delle spese è stata compiuta, l’esclusione della voce relativa alla trasferta deve essere ricondotta al consapevole mancato riconoscimento della stessa, talchè il rilievo attinente all’omissione esula dai confini del procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., e implica un ripensamento richiedente la valutazione del giudice nell’ambito di un vero e proprio giudizio;

il ricorso deve quindi essere accolto e cassata l’ordinanza;

non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, decidendo nel merito, deve dichiararsi inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale;

le spese del presente giudizio, così come le spese del giudizio di opposizione, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza;

considerato l’esito del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale;

condanna T.A. al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 645,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi e del giudizio di opposizione che liquida in Euro 600,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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