Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1540 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1540 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 6262-2014 proposto da:
Rizzitelli Romano Rosaria, Rizzitelli Gaetano, elettivamente
domiciliati in ROMA, Via Laura Mantegazza 24, presso lo studio
dell’avvocato Marco Gardin, rappresentati e difesi dall’avvocato
Maria Carmela Gioscia;
– ricorrenti contro

Romano Maria Lucia, in persona del Tutore avv. Donato
Bianchino autorizzato dal giudice tutelare in data 30/11/2017
elettivamente domiciliato in Barile (PZ) presso lo studio
dell’avvocato Carmela Di Tolve a seguito di revoca
dell’avvocato Vincenzo Laurita;
– con troricorrenti –

avverso la sentenza n. 26/2013 della Corte d’appello di
Potenza, depositata il 31/01/2013;

Data pubblicazione: 22/01/2018

letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
letto l’atto di rinuncia al ricorso

da parte dei ricorrenti e

sottoscritto per adesione dal Tutore della sig.ra Romano Maria
Lucia, avv. Donato Bianchino e dal nuovo difensore avv.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/12/2017 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
letto l’atto di rinuncia al ricorso

da parte dei ricorrenti e

sottoscritto per adesione dal Tutore della sig.ra Romano Maria
Lucia, avv. Donato Bianchino e dal nuovo difensore avv.
Carmela Di Tolve;
Rilevato che:
1.Rosaria

Rizzitelli Romano ha proposto ricorso per la

cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza
n.26/2013 emessa nella causa n. 600/2007 r.g. promossa
dagli odierni ricorrenti nei confronti di Maria Lucia Romano e
con la quale hanno appellato la sentenza del Tribunale di
Potenza che, in accoglimento della domanda proposta nei loro
confronti dalla odierna controricorrente, li condannava al
risarcimento dei danni in favore della stessa per euro 4.131,65
oltre rivalutazione ed interessi. Maria Lucia Romano ha resistito
con controricorso.
2. Con atto di rinuncia depositato il 12/12/2017 i ricorrenti
hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e parte
controricorrente ha aderito alla rinuncia, essendo intervenuto
accordo transattivo con previsione di compensazione delle
spese.
Considerato che:

Ric. 2014 n. 06262 sez. 52 – ud. 12-12-2017
-2-

Carmela Di Tolve;

1. A seguito della rinuncia al ricorso e della accettazione
della controparte, deve essere dichiarata l’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ. .
2. Nulla sulle spese, attesa l’adesione della controricorrente.
P.Q.M.

Nulla sulle spese.
Roma, 12 dicembre 2017.

La corte dichiara l’estinzione del giudizio.

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