Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1540 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO ETTORE DE RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato DI

DIO PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

TELLA UMBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), quale impresa designata per

la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato

CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI

RENATO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 396/2008 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE del 19/12/08, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Marcianise in data 19.12.2008 e depositata il 30.12.2008 in materia di risarcimento danni.

L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorso e’ inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Nel caso in esame, la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito formulato in ordine all’unico motivo, di violazione di norma di diritto, e’ generico e non contiene alcun riferimento al caso concreto; in tal modo non consente alla Corte di legittimita’ di enunciare il principio di diritto che dia soluzione allo stesso”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva che, per mero errore materiale, non e’ stata dato atto della costituzione – con controricorso – delle Generali Assicurazioni spa che, quindi, deve essere considerata resistente.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso e’ dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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