Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1540 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28535/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

IMELTEL s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 349/25/10 depositata il 7 ottobre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Giancarlo Caselli per la ricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In accoglimento parziale dell’appello della contribuente IMELTEL s.r.I., la Commissione Tributaria Regionale della Puglia annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa in sèguito a controllo automatizzato dei modelli Unico 2003 e 2004, e ciò faceva dichiarando applicabile l’istituto della continuazione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 2, viceversa ritenuto inapplicabile dal giudice di prime cure.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

La società contribuente resta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per aver il giudice d’appello dichiarato applicabile l’istituto della continuazione a fattispecie di omesso versamento di imposta autoliquidata.

2. Il ricorso è fondato.

A norma del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, il ritardato od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale è sanzionato nella misura del “trenta per cento di ogni importo non versato”.

A norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, la continuazione riguarda le violazioni che, “nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.

La questione del rapporto tra i disposti ha ricevuto soluzioni non univoche.

Un orientamento emerso per il tardivo pagamento dei diritti doganali in conto di debito ha escluso l’applicazione del cumulo giuridico D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12 e ha fatto luogo al regime sanzionatorio D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, in ragione del carattere intrinsecamente dannoso della mora debendi (Cass. 8 marzo 2013, n. 5897, Rv. 625953); indirizzo ribadito escludendo l’istituto della continuazione riguardo all’omesso versamento dell’imposta di bollo (Cass. 20 maggio 2015, n. 10357, Rv. 635590).

Un differente orientamento fa leva sul carattere generale del disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, quale attuazione del favor rei diretta a mitigare il rigore del cumulo materiale, sicchè il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, si limiterebbe a identificare l’entità della sanzione in caso di tardivi od omessi versamenti, senza tuttavia escludere il beneficio del cumulo giuridico (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21570, Rv. 641490).

Si aderisce alla tesi dell’inapplicabilità della continuazione.

Invero, la sfera applicativa della progressione tributaria è limitata alle violazioni potenzialmente incidenti su “la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo” (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2), mentre i pagamenti omessi o tardivi riguardano imposte già compiutamente liquidate, ipotesi di ben maggiore gravità in quanto causativa di un sicuro deficit di cassa.

Sembra coerente a tale rilievo l’autonomia quoad poenam di ciascun tardivo od omesso versamento d’imposta, per il quale la legge, derogando alla generale applicazione degli istituti di favor rei, commina appunto una distinta sanzione proporzionale, nella misura del trenta per cento di “ogni importo non versato” (d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13).

Può affermarsi allora il seguente principio di diritto: “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perchè questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”.

3. Discostatasi da tale principio, la sentenza d’appello deve essere cassata.

Non è necessario alcun accertamento di fatto, sicchè la causa deve essere decisa nel merito, respingendo l’impugnazione della cartella in punto di continuazione.

4. L’incertezza della questione suggerisce di non gravare di spese processuali la società intimata, a guisa che le spese di merito vanno compensate e quelle di legittimità dichiarate irripetibili.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito respinge l’impugnazione della cartella di pagamento in ordine alla continuazione; dichiara compensate le spese dei giudizi di merito ed irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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