Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1540 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.M., cittadino nigeriano nato l'(OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della

Corte di cassazione rappresentato e difeso dell’Avv. Simona

Giannangeli, giusta procura speciale in calce del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 180/2020 del Tribunale di L’Aquila emesso l’8

gennaio 2020 e depositato il 30 gennaio 2020 nel procedimento n.

R.G. 3035/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, E.M., cittadino nigeriano nato a (OMISSIS), Edo State l'(OMISSIS), ha adito il Tribunale di L’Aquila impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di esser ucciso dal capo villaggio, il quale aveva già ucciso il padre e il fratello a causa di conflitti sorti sia per l’appartenenza a due partiti politici diversi sia per ragioni connesse alla proprietà di un terreno.

3. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente, in quanto generico e non circostanziato, e che non sussistesse alcun effettivo rischio in caso di rimpatrio. Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria, considerata anche la situazione generale della Nigeria e l’assenza sia di profili di vulnerabilità sia di una comprovata integrazione in Italia.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione E.M., svolgendo due motivi.

5. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 5). Violazione di legge per mancata applicazione della Convenzione di Ginevra, artt. 1 e 2, e violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”; “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

1.1 Il ricorrente contesta la mancata considerazione delle condizioni del Paese di origine, citando i siti di viaggiaresicuri ed acoi, nonché il rapporto di Amnesty; ritiene inoltre che il Tribunale non abbia approfondito la permanenza in Libia né motivato sull’integrazione raggiunta dal richiedente.

Il ricorso è inammissibile.

1.2 Il ricorrente, con i motivi di ricorso sopra illustrati, tenta di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione di merito della decisione in ordine alla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, richiedendo alla Corte una rilettura degli atti istruttori, ed in particolare delle fonti di conoscenza internazionale (c.o.i.), scrutinio quest’ultimo che invece è inibito al giudice di legittimità (Cass. ss.uu. n. 8053/2014).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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