Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 154 del 08/01/2014
Civile Ord. Sez. 2 Num. 154 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
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sul ricorso 126-2008 proposto da:
MOLON CARLO MLNCRL57S27L840A, in proprio nonche’, in
virtu’ della procura speciale in data 29.11.2007 n.
24.535 Rep. Notaio Ubaldo La Porta di Milano, in nome e
per conto dei signori ALAZRAKI EDOUARD (O EDOUARD
JACQUES) LZRDRD46H06Z326R, ALAZRAKI GIORGIA
2013
2502
LZRGRG87T42F205Z,
ALAZRAKI
STEFANO
FRANCESCO
LZRSEN89S17F205G quali eredi legittimi di MOLON
ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI
GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente
Data pubblicazione: 08/01/2014
all’avvocato BENETTI SERGIO;
– ricorrenti contro
CAMERINO MAURIZIA CMRMRZ46D64L736X, CAMERINO FRANCESCA
CMRFNC38M56L736V, elettivamente domiciliate in ROMA,
ROMANELLI GUIDO, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PELLIZZARI LORENZO, PELLIZZARI
ANDREA;
– controricorrenti nonche contro
VISCHIO GIANIRA;
– intimata
–
avverso la sentenza n. 714/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 06/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’estinzione del ricorso per
rinuncia;
udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI,
dell’Avvocato
GUIDO
ROMANELLI
con delega
difensore
delle
resistenti, che non accetta l’atto di rinuncia
regolarmente notificatogli e chiede l’inammissibilita’
del ricorso;
VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
•
Rilevato che
Molon Carlo in proprio e in nome e per conto di
Edouard (o Edouard Jacques) Alazraki, Giorgia Alazraki
e Stefano Francesco Alazraki, con atto del 15 novembre
avv. Sergio Benetti, ha dichiarato di rinunciare al
ricorso per cassazione iscritto al n. 126/08 R.G.
proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di
appello di Venezia dep. il 6 giugno 2007;
la rinuncia, pur ritualmente notificata, non è stata
accettata dalla controparte;
la rinuncia al ricorso per cassazione produce
l’estinzione del processo anche in assenza di
accettazione, in quanto tale atto non richiede
l’accettazione di controparte per essere produttivo di
effetti processuali, e, determinando il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir
meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione,
rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante
alle spese del giudizio ( Cass. 7378/2013; 9857/2011,
23840/2008);
pertanto, le spese della presente fase del giudizio
sono da porre a carico della parte rinunciante;
P.Q.M.
2013 sottoscritto dal predetto nonchè dal difensore
•
Visti gli artt.375,390 e 391 cod. proc civ. .
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per
rinuncia;
condanna Molon Carlo in proprio e in nome e per conto
di Edouard (o Edouard Jacques) Alazraki, Giorgia
favore delle resistenti costituite Maurizia Camerino e
Francesca Camerino delle spese relative alla presente
fase che liquida in euro 2.000,00 di cui euro 200,00
per esborsi ed euro 1.800,00 per onorari oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
novembre 2013.
Alazraki e Stefano Francesco Alazraki al pagamento in