Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 154 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.05/01/2017),  n. 154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12175-2011 proposto da:

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 42 C/O STUDIO SALUSTRI E ASSOCIATI, presso

lo studio dell’avvocato LORENZA LEONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GREGORIO LEONE;

– ricorrente –

contro

GUVALIT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29,

presso lo studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SPADEA;

VENETA EDIL TECNO SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

V. VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIARDIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROCA;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso 12175-2011 proposto da:

VENETA EDIL TECNO SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

V. VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIARDIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROCA;

– ricorrente incidentale –

contro

GUVALIT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29,

presso lo studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SPADEA;

– controricorrente –

e contro

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV (OMISSIS), SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI

S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 562/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito gli Avvocati Leone e l’Avvocato Pojaghi Bettoni per delega

dell’Avvocato Bettoni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13 febbraio 2002 GUVALIT SRL conveniva davanti al Tribunale di Milano SIC – Società Italiana Cauzioni (ora ATRADIUS CREDIT INSURANCE) e VENETA EDIL TECNO SRL per sentir dichiarare quest’ultima inadempiente rispetto agli obblighi di trasferimento e di consegna derivanti dalla promessa di vendita del 31 gennaio 1998, relativa a dieci appartamenti e dieci box auto compresi in un residence sito in (OMISSIS). Conseguentemente l’attrice GUVALIT SRL domandava la risoluzione di tale contratto e la condanna della VENETA EDIL TECNO SRL, nonchè della fideiussora Società Italiana Cauzioni (quest’ultima in forza di polizza del 6 febbraio 1998 rilasciata in favore di GUVALIT SRL a garanzia di oneri ed obblighi facenti carico alla contraente), rispettivamente, alla restituzione ed al pagamento di Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35), oltre che al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 23 febbraio 2007 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande di GUVALIT SRL, accertava l’inadempimento di VENETA EDIL TECNO SRL agli obblighi di consegna di cui alla promessa di compravendita del 31 gennaio 1998, dichiarava la risoluzione di tale contratto per colpa della promittente venditrice e condannava quest’ultima, unitamente alla fideiussora Società Italiana Cauzioni, al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 774.685,35; in parziale accoglimento della domanda di Società Italiana Cauzioni, il Tribunale condannava inoltre la VENETA EDIL TECNO SRL a rimborsare alla fideiussora quanto questa avrebbe dovuto conseguentemente pagare alla GUVALIT SRL per effetto della polizza fideiussoria. Le convenute erano altresì condannate in solido a rimborsare all’attrice le spese processuali.

GUVALIT SRL proponeva appello, dolendosi che il Tribunale avesse accolto la sua domanda nei confronti della Società Italiana Cauzioni nei soli limiti della polizza, escludendo il carico degli interessi legali, da intendersi, invece, dovuto, stante l’inadempienza della fideiussora nel corrispondere l’indennizzo entro i termini contrattualmente previsti. GUVALIT SRL lamentava inoltre che con la sentenza di primo grado non le fossero stati riconosciuti i maggiori danni subiti per il mancato utile e per le spese sostenute al fine di acquistare immobili identici a quelli non consegnati.

Si costituiva nel giudizio di appello la Società Italiana Cauzioni unitamente ad ATRADIUS CREDIT INSURANCE, alla quale l’originaria convenuta aveva conferito in data 31 dicembre 2004 l’azienda per l’esercizio dell’attività assicurativa, chiedendo il rigetto dell’impugnazione, in quanto gli interessi erano esclusi dalla garanzia, e deducendo che il danno era stato già risarcito nei limiti dovuti dal massimale di polizza. Società Italiana Cauzioni ed ATRADIUS CREDIT INSURANCE proponevano poi appello incidentale, affermando che il Tribunale avesse affermato l’inadempimento della garante per ritardato pagamento, sebbene le clausole di polizza prevedessero che essa avrebbe dovuto essere escussa solo dopo il definitivo accertamento del dovuto; e che, comunque, l’inadempimento di VENETA EDIL TECNO SRL non poteva essere dichiarato, giacchè gran parte dei lavori sugli immobili erano stati eseguiti ed il mancato completamento degli stessi era imputabile al fallimento di una impresa subappaltatrice; si aggiungeva che erroneamente erano state compensate le spese processuali nei rapporti con VENETA EDIL TECNO SRL. Anche VENETA EDIL TECNO SRL proponeva appello incidentale, formulando un’eccezione di competenza arbitrale in ordine alla causa, e sostenendo che la polizza non poteva essere escussa, in quanto la stessa contemplava la sola garanzia di buona esecuzione delle opere, e non anche il mero ritardo nella loro consegna.

Con sentenza del 28 febbraio 2011, n. 562, la CORTE D’APPELLO di MILANO, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da GUVALIT SRL, come dell’appello incidentale di Società Italiana Cauzioni e ATRADIUS CREDIT INSURANCE, riformava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano prevedendo la condanna della Società Italiana Cauzioni al pagamento degli interessi legali dal 10 marzo 2002 al saldo, nonchè la condanna di VENETA EDIL TECNO SRL al pagamento altresì delle spese processuali sostenute da Società Italiana Cauzioni pari ad Euro 11.911,61, confermando nel resto l’appellata sentenza, con condanna in solido di Società Italiana Cauzioni, ATRADIUS CREDIT INSURANCE e VENETA EDIL TECNO SRL al rimborso delle spese sostenute da GUVALIT SRL in grado di appello e compensazione delle spese dello stesso giudizio di gravame nei rapporti tra Società Italiana Cauzioni, ATRADIUS CREDIT INSURANCE e VENETA EDIL TECNO SRL.

La sentenza d’appello, quanto alle impugnazioni incidentali, negava il rilievo che contestava la sussistenza di un ritardo nella consegna degli immobili, avendo il giudice di primo grado stabilito la gravità di tale ritardo non rispetto al termine di ventiquattro mesi pattuito tra le parti in sede di promessa di vendita, quanto in base agli accordi integrativi del 17 novembre 2000, i quali fissavano la consegna per il 17 giugno 2001, laddove la stessa era poi avvenuta soltanto il 30 gennaio 2002. Circa l’imputabilità di tale ritardo, la sentenza di secondo grado ricordava come la subappaltatrice fallita fosse stata estromessa dal cantiere già all’inizio del 2000, e di questa situazione si era tenuto conto proprio negli accordi integrativi del novembre 2000, allorchè il termine di consegna era stato prorogato di diciotto mesi; mentre degli allegati atti vandalici mancava prova, ed in ogni caso gli stessi sarebbero stati attribuibili ad un difetto di custodia della promittente venditrice. La Corte milanese sosteneva ancora che l’art. 3 della polizza fideiussoria, secondo cui “l’assicuratore corrisponderà l’indennizzo entro trenta giorni da quando il beneficiario stesso avrà documentato l’accertamento e la quantificazione definitiva dell’inadempimento del contraente” non poteva interpretarsi nel senso che esso supponesse un accertamento concordato tra beneficiario e assicuratore o fissato da un giudice. Una simile interpretazione, a dire della Corte d’appello, consentirebbe al garante di protrarre pretestuosamente la liquidazione dell’ indennizzo soltanto contro vertendo sull’ammontare del danno, dovendosi, pertanto, piuttosto dar valore all’accertamento eseguito dal beneficiario. La sentenza della Corte di Milano, circa la doglianza degli appellanti incidentali che la polizza non avesse per oggetto il corrispettivo della compravendita, replicava che la garanzia, in base all’art. 8 della promessa di vendita, doveva essere rilasciata per la “buona esecuzione” e la “costruzione a regola d’arte delle unità immobiliari”, mentre, per l’art. 10 della polizza fideussoria, essa concerneva “oneri ed obblighi facenti capo al contraente in relazione alla promessa di vendita”, sicchè non poteva non ritenersi compresa la tempestività della consegna degli alloggi.

Veniva soltanto accolto il terzo motivo dell’appello incidentale di Società Italiana Cauzioni/ATRADIUS CREDIT INSURANCE, circa la compensazione delle spese di primo grado nei rapporti con VENETA EDIL TECNO SRL, essendo quest’ultima rimasta totalmente soccombente e perciò dovendo rimborsare a quelle la relativa somma di Euro 11.911,61.

Quanto all’appello principale, la sentenza di secondo grado riconosceva gli interessi sulla somma garantita a far tempo dalla messa in mora del garante, individuabile nel termine di trenta giorni decorrente dall’escussione della polizza (10 marzo 2002).

ATRADIUS CREDIT INSURANCE (cessionaria di azienda di Società Italiana Cauzioni S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. VENETA EDIL TECNO SRL si è difesa con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in tre motivi. Ad entrambi i ricorsi resiste con controricorsi GUVALIT SRL.

Con ordinanza interlocutoria del 22 aprile 2016 questa Corte ordinava l’integrazione del contraddittorio mediante notifica dei ricorsi principale ed incidentale alla SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI S.p.A., dante causa della ATRADIUS CREDIT INSURANCE in forza di cessione di azienda relativa all’esercizio dell’attività assicurativa con effetto dal 31 dicembre 2004. La sentenza d’appello risulta, infatti, pronunciata sia nei confronti della SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI S.p.A. (cedente non estromessa dalla causa) che della ATRADIUS CREDIT INSURANCE, rimanendo, perciò le stesse litisconsorti necessarie in sede di impugnazione. La SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI S.p.A. è rimasta intimata senza svolgere difese.

La ricorrente ATRADIUS CREDIT INSURANCE e poi la controricorrente GUVALIT SRL hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di ATRADIUS CREDIT INSURANCE deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. quanto all’interpretazione dell’art. 3 della polizza, secondo cui “la valutazione del danno andrà effettuata d’accordo tra il Beneficiario e l’Assicuratore, il quale corrisponderà l’indennizzo entro trenta giorni da quando il Beneficiario stesso avrà documentato l’accertamento e la quantificazione definitiva delle inadempienza del Contraente”. Per la ricorrente, la clausola andava intesa, a differenza di quanto opinato dal giudice d’appello, nel senso che il pagamento del fideiussore doveva, per volontà pattizia, essere subordinato all’accertamento concordato o definitivo (e dunque giudiziale) del danno vantato dal beneficiario. Da ciò pure l’illegittima individuazione da parte della Corte di merito del momento della messa in mora del garante al fine della decorrenza degli interessi.

Il secondo motivo del ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1219 c.c. Si allega l’erroneo riconoscimento degli interessi oltre il massimale di polizza, a far tempo dalla messa in mora da parte della beneficiaria GUVALIT SRL, essendo il mancato tempestivo pagamento per scadenza del debito imputabile al solo debitore principale.

Il primo motivo del ricorso incidentale di Veneta Edil Tecno s.r.l. attiene alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. ed alla carenza di motivazione quanto alla gravità dell’inadempimento ravvisato dalla Corte di merito nella consegna degli immobili ritardata rispetto al termine stabilito dalle parti, permanendo, invece, un interesse della promissaria acquirente a ricevere i beni.

Il secondo motivo del ricorso del ricorso incidentale attiene alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c. ed al vizio di motivazione carente o contraddittoria, sempre quanto alla ritenuta essenzialità del termine di consegna.

Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 1671 c.c., sostenendosi che l’ inadempimento, o ritardato adempimento, dedotto in lite andasse riguardato non in base ad un obbligo di dare derivante da una promessa di vendita, quanto in base ad un obbligo di facere proprio di un contratto d’appalto; sicchè GUVALIT SRL, come committente, avrebbe dovuto recedere dal contratto stesso inter partes ai sensi dell’art. 1671 c.c.

Il primo motivo del ricorso principale di ATRADIUS CREDIT INSURANCE è infondato.

Stando al contenuto della garanzia prestata dalla ricorrente, siccome ricostruito dall’impugnata sentenza, essa era stata rilasciata per la “buona esecuzione” e la “costruzione a regola d’arte delle unità immobiliari”, e concerneva “oneri ed obblighi facenti capo al contraente in relazione alla promessa di vendita”. Si trattava, pertanto, di polizza fideiussoria, stipulata dalla promittente alienante di alloggi non ancora realizzati VENETA EDIL TECNO SRL, obbligata altresì ad eseguire i lavori necessari al fine di completare i beni, su richiesta della promissaria acquirente e in suo favore, strutturalmente articolata secondo lo schema del contratto a favore di terzo, funzionalmente caratterizzata dall’assunzione dell’impegno, da parte della assicuratrice Compagnia Italiana Cauzioni (poi Atradius) di pagare un determinato importo alla beneficiaria, onde garantirla nel caso di inadempimento della prestazione a lei dovuta dalla contraente VENETA EDIL TECNO SRL. In tale fattispecie contrattuale, il terzo beneficiario, creditore principale, non è parte, nè in senso sostanziale nè in senso formale, spettando tale qualità, piuttosto, al debitore principale, che assume la veste di stipulante, mentre il garante ha la veste di promittente. La funzione della polizza consiste, pertanto, nel garantire al beneficiario l’adempimento di obblighi assunti dal contraente ma, a differenza della fideiussione, essa non rientra nel novero delle cd. garanzie di tipo satisfattorio, caratterizzate dal rafforzamento del potere del creditore di conseguire il medesimo bene dovuto, cioè di realizzare specificamente il soddisfacimento del proprio diritto. Si è in presenza, piuttosto, di una garanzia atipica, in quanto il creditore può pretendere dal garante solo il risarcimento del danno dovuto per l’inadempimento dell’obbligato principale, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto, venendo così vulnerato il meccanismo della solidarietà che, nella fideiussione, attribuisce al creditore la “libera electio”, cioè la possibilità di chiedere l’adempimento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile (Cass. sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).

Si assume nel primo motivo che la Corte milanese abbia errato nell’interpretare l’art. 3 della Condizioni di polizza, in quanto esso, come visto, subordinando il pagamento dell’indennizzo alla documentazione, proveniente dal beneficiario, dell'”accertamento” e della “quantificazione definitiva delle inadempienze del Contraente”, avrebbe imposto o una valutazione consensuale del danno o una determinazione giudiziale dello stesso, come, del resto, previsto dalla stessa clausola in ipotesi di fallimento del contraente, in tal caso richiedendosi la conseguita esecutorietà dello stato passivo. Ora, appare evidente che sussiste una diversità letterale tra il testo trascritto della polizza, ove si parla di “accertamento” e di “quantificazione definitiva delle inadempienze” e la lettura che ne propone il ricorrente di “valutazione consensuale” o “liquidazione giudiziale” dei danni. E, ai fini del rispetto degli artt. 1362 e 1363 c.c., indicati dai ricorrenti come parametri del sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedersi all’interpretazione letterale dell’atto negoziale. Non si evince nelle espressioni adoperate in polizza alcuna esplicita convenzione di un necessario cd. accordo conservativo in ordine all’accertamento dell’entità del danno indennizzabile spettante al beneficiario, nè di un’alternativa necessaria determinazione del medesimo danno ad opera dell’autorità giudiziaria.

Oltre che estranea alla letteralità della clausola, l’interpretazione che propugna la ricorrente assicuratrice risulterebbe contraria alla funzione causale propria della polizza fideiussoria (secondo l’incontroversa qualificazione data nel presente giudizio al contratto del 6 febbraio 1998), la quale, per come già premesso, è proprio volta a tenere indenne il creditore dalle conseguenze della mancata esecuzione della prestazione gravante sul debitore principale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, a differenza della fideiussione, che tutela l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Peraltro, come già osservato da questa Corte in un precedente che aveva riguardo a clausola di polizza avente portata analoga (Cass. 8 luglio 2014, n. 15476), il testo della condizione contrattuale che delimita l’oggetto della garanzia prestata facendo riferimento all’accertamento o alla quantificazione definitiva delle “inadempienze”, risulta ambiguo, il che di per sè indurrebbe a prescegliere l’interpretati° contra stipulatorem ai sensi dell’art. 1370 c.c., in maniera da individuare come condizione di esigibilità dell’indennizzo la mera scadenza delle obbligazioni garantite durante il periodo di vigenza della polizza.

Per di più, la ricorrente ATRADIUS CREDIT INSURANCE, pur lamentando formalmente una violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nella sostanza chiede nel presente giudizio un’interpretazione della clausola diversa da quella che ha adottato la Corte di merito. La Corte di Milano ha sostenuto che se l’art. 3 di polizza avesse supposto davvero un accertamento concordato tra beneficiario e assicuratore, oppure stabilito da un giudice, sarebbe stato così consentito al garante di protrarre arbitrariamente la liquidazione dell’indennizzo; si tratta di un tipico apprezzamento di fatto, rientrante tra i compiti del giudice di merito ed insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, poichè logicamente motivato.

Infondato è, quindi, anche il secondo motivo di ricorso. Essendosi individuato il presupposto di esigibilità del credito per l’indennizzo spettante alla beneficiaria della polizza, e ritenuta la diversità tra le prestazioni dovute dall’obbligato principale e dalla garante, essendo quest’ultima obbligata a tenere indenne la beneficiaria GUVALIT SRL dalle conseguenze della mancata esecuzione della prestazione dovuta dal debitore principale, gli interessi dovuti dall’assicuratore sul corrispondente credito della beneficiaria derivano ex se dal ritardo nel pagamento dello indennizzo, divenuto liquido ed esigibile dal momento della documentata scadenza delle obbligazioni garantite, e sussistono anche quando, aggiunti al capitale, superino il massimale di polizza.

3. Sono infondati i primi due motivi del ricorso incidentale proposta dalla Veneta Edil Tecno s.r.l., quanto al difetto di gravità dell’inadempimento ed alla non essenzialità del termini di consegna degli immobili. La Corte di Milano ha spiegato che l’essenzialità del termine andava ricollegato all’interesse della promissaria acquirente GUVALIT SRL, la quale doveva rivendere gli immobili a terzi nell’ambito della sua attività sociale ed aveva già acconsentito ad una proroga del termine originario negli accordi integrativi di novembre 2000; mentre la gravità dell’inadempimento risultava dalla prova della mancata rifinitura degli esterni e della mancata ultimazione degli impianti interni. E’ noto, allora, come, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta, come riscontrato nella sentenza della Corte d’appello, da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Del pari, il termine stabilito per l’anticipata consegna del bene promesso in vendita può ritenersi essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., nel senso che il suo mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto, quando, all’esito di indagine riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l’utilità economica del contratto con il vano decorso del termine. In proposito, i giudici del merito hanno spiegato come la gravità del ritardo fosse stata valutata non rispetto al termine di ventiquattro mesi pattuito in sede di promessa di vendita, ma alla luce degli accordi integrativi del 17 novembre 2000, i quali avevano differito la consegna al 17 giugno 2001, mentre la stessa era poi stata effettuata soltanto il 30 gennaio 2002. Il terzo motivo del ricorso incidentale è, infine, inammissibile. Si ipotizza una violazione dell’art. 1671 c.c., in quanto si deduce che Veneta Edil Tecno s.r.l. avesse assunto un obbligo di facere e perciò GUVALIT SRL doveva chiedere di accertare la legittimità del proprio recesso unilaterale quale committente. Ora, la qualificazione del contratto del 31 gennaio 1998 come appalto e non come promessa di vendita (essendo prevalente l’obbligazione di “facere” rispetto alla pattuita alienazione degli immobili da realizzare), come anche l’accertamento del recesso unilaterale della committente (piuttosto che della risoluzione per inadempimento di Veneta Edil Tecno s.r.l.) sono questioni prospettate nel ricorso per cassazione ma di cui non vi è cenno alcuno nella sentenza impugnata: era allora onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni. E’ evidente come la diversa qualificazione in diritto del contratto sollecitata dalla ricorrente incidentale in sede di legittimità comporti il necessario accertamento di fatti, e dunque è incompatibile col il giudizio di cassazione.

4. Conseguono il rigetto tanto del ricorso principale che del ricorso incidentale e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti ATRADIUS CREDIT INSURANCE e Veneta Edil Tecno s.r.l. a rimborsare alla controricorrente GUVALIT SRL le spese sostenute in questo giudizio, che liquida a carico di ciascuno dei ricorrenti in complessivi Euro 8.400,00, di cui Euro 200,00 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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