Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15399 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12334-2015 proposto da:

T.A., T.L. elettivamente domiciliati in Roma

Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dalli Avvocato ALFREDO GAMANO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2015 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 11/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. Il Tribunale di Crotone ha riformato la sentenza con cui il locale Giudice di Pace aveva condannato il Comune di Crotone a risarcire i danni subiti da L. e T.A. a seguito della caduta del primo da un ciclomotore (di proprietà del secondo), che era stata causata dal fondo stradale dissestato; ha ritenuto il giudice di appello che l’imprudente condotta di guida di T.L. (segnatamente, l’eccessiva velocità che lo aveva costretto ad una brusca frenata in una condizione di piena visibilità del tratto stradale dissestato) aveva comportato l’interruzione del nesso causale rispetto alle condizioni della sede stradale, integrando pertanto l’ipotesi del caso fortuito idonea ad escludere la responsabilità del Comune.

2. Col primo motivo, i ricorrenti censurano il Tribunale per non avere accolto l’eccezione di difetto di specificità dell’appello proposto dal Comune.

La censura è inammissibile per difetto dì autosufficienza, in quanto i ricorrenti non hanno trascritto i motivi di appello in misura idonea a consentire a questa Corte di apprezzarne l’eventuale genericità a prescindere dall’esame diretto dell’atto di appello (cfr. Cass. n. 86/2012).

3. Il secondo motivo (che deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2051 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.) censura il Tribunale perchè, pur avendo premesso di dover applicare i principi di cui all’art. 2051 c.c., aveva “incoerentemente deciso la lite di appello sulla base dei principi rientranti nell’alveo dell’art. 2043 c.c.” e – altresì – perchè, “stravolgendo le regole probatorie di cui all’art. 2051 c.c.”, aveva “finito per valutare esclusivamente il comportamento ritenuto negligente di T.L.”, considerandolo “interruttivo del nesso causale sulla base di un ragionamento di tipo probabilistico… che non ha tenuto conto della pericolosità del tratto stradale”.

3.1. Le censure sono infondate.

Invero, il Tribunale ha chiaramente inteso applicare la disciplina dell’art. 2051 c.c. (come emerge chiaramente dalle affermazioni svolte ai punti 8 e 8.3 della sentenza), individuando nella condotta imprudente del conducente del ciclomotore l’elemento che aveva interrotto il nesso di causa rispetto alla condizione di pericolo immanente nella strada, pervenendo così ad una conclusione perfettamente aderente ai consolidati orientamenti di legittimità, che consentono di individuare il caso fortuito nella condotta imprudente dello stesso danneggiato (cfr., per tutte, Cass. n. 9546/2010).

Va esclusa, d’altra parte, la possibilità di censurare l’apprezzamento della condotta del conducente in termini di caso fortuito, giacchè, involgendo valutazioni di merito, tale “apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. n. 6753/2004 e Cass. n. 472/2003).

4. Anche il terzo motivo (che prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo, individuato nella frenata effettuata dal conducente del ciclomotore) va disatteso, in quanto i ricorrenti si limitano a contestare la valenza della frenata (ampiamente considerata dal Tribunale) e ad offrirne una diversa lettura nel quadro della ricostruzione della dinamica del sinistro; la censura si risolve, dunque, nella sollecitazione a compiere un inammissibile nuovo apprezzamento di merito in sede di legittimità.

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, senza condanna alle spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato)”.

All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendoli non superati dalle argomentazioni svolte nella memoria dei ricorrenti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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