Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15399 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15399
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25858-2014 proposto da:
ELETTROSTAMPERIE POPPI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
FERDINANDO BERARDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1190/2014 della COMM. TRIB. REG. EMILIA
ROMAGNA, depositata il 22/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
Fatto
RITENUTO
che:
con ricorso notificato in data 28.10.2014 articolato in quattro motivi la Elettrostamperie Poppi s.p.a. impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna in data 12 giugno 2014 che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato legittima la pretesa di cui all’avviso di accertamento a titolo di Ires per il 2006.
Parte resistente si costituiva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In data 6. ottobre 2017 parte ricorrente presentava istanza di sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, conv. in L. n. 96 del 2017, allegando la documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda.
In data 26.10.2020 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto che dalla Direzione Provinciale di Bologna risulta che la ricorrente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. cit., art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 – L, n. 28311 /2018).
Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021