Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15398 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 20/07/2020), n.15398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16111-2019 R.G. proposto da:

C.D.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato BRANDIMARTE

GABRIELE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.S.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

TERAMO del 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che chiede che la

Corte, riunita in camera di consiglio, dichiari improcedibile (ed in

subordine inammissibile) il regolamento di competenza, con le

conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Cesarani Donatella Giuseppina insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione al “provvedimento datato 8.4.2019 (depositato in cancelleria in data 11.4.2019 e successivamente notificato) con il quale il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice fallimentare, “rimetteva la causa al giudice delegato per la celebrazione della nuova udienza di trattazione congiunta delle procedure pre-fallimentari e concordatarie”.

2. Non ha svolto attività difensiva la parte resistente.

3. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c. a mente delle quali eccepisce, nell’ordine ed in via gradata, l’improcedibilità del mezzo, poichè, pur deducendo che il provvedimento impugnato le sarebbe stato successivamente notificato, la ricorrente non avrebbe proceduto pure al deposito della relativa relata, sicchè esso risulterebbe “proposto (con atto notificato il 12.5.2019 a D.S.D.) oltre trenta giorni dalla data del provvedimento ed il trentunesimo giorno successivo alla data del (presunto) deposito”; l’improcedibilità, ancora, del mezzo, poichè “la ricorrente, inoltre, non ha depositato copia (autentica) del provvedimento”; l’inammissibilità, infine, del mezzo, poichè, non constando che riguardo alla questione qui sollevata la causa sia stata messa in decisione e le parti siano state previamente invitate a precisare le conclusioni, difetta nella specie “alcuna decisione sulla competenza dotata di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, sì da assumere la qualità di atto idoneo a risolvere in modo definitivo la suddetta questione di competenza”.

4. Di seguito alle predette conclusioni la ricorrente ha fatto pervenire in data 5.3.2020 memoria ex art. 380-ter c.p.c., comma 2 – in allegato alla quale ha depositato copia della decisione impugnata -successive deduzioni in data 6.5.2020, insistendo in entrambe per la riunione, al presente giudizio, del giudizio rubricato avanti a questa Corte al RG 7884/2020, e ulteriori deduzioni in data 2.6.2020 in cui lamenta un vizio di notifica della comunicazione dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Stima il collegio, previamente ravvisata l’inammissibilità delle deduzioni depositate in data 7.5.2020 – il contraddittorio successivo al ricorso limitandosi infatti allo scambio delle sole memorie ex art. 380-ter c.p.c., comma 2 – e ritenuto quanto a quelle depositate in data 2.6.2020 che, esaurendosi il contraddittorio successivo al ricorso nei limiti anzidetti, la difesa abbia potuto esercitare le proprie prerogative in conformità ad essi, che il principio della ragione più liquida possa consentire la definizione del presente giudizio, impregiudicate le ragioni di improcedibilità eccepite dal P.M., in accoglimento dell’eccezione pure dal medesimo dispiegata in punto di inamissibilità.

7. E’ principio invalso nella considerazione di questa Corte di legittimità “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449).

Poichè dal provvedimento oggetto di impugnazione, depositato in allegato alla memoria 5.3.2020, non si evince che la pretesa declaratoria in punto di competenza adottata dal Tribunale di Teramo sia stata assunta all’esito della rimessione della causa in decisione e di invito alle parti di precisare le proprie conclusioni nè che essa consti con quegli attributi di inequivocità ed incontrovertibilità altrimenti prescritti, va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del proposto mezzo di gravame.

8. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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