Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15398 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 13/07/2011), n.15398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio President – –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14448-2007 proposto da:

BANCO DI SICILIA SOCIETA’ PER AZIONI S.P.A., già BANCO DI SICILIA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32 (STUDIO Avv.

CIABATTINI), presso lo studio dell’avvocato TOSI PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VENANZI NELLO MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/01/2007, r.g.n. 865/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato CIABATTINI LIDIA per delega TOSI PAOLO; udito

l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per: improcedibilità ricorso

principale; rigetto ricorso incidentale secondo motivo; rigetto di

tutti i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, M.G., conveniva in giudizio il Banco di Sicilia società per azioni (BdS), chiedendo l’accertamento della natura retributiva dell’indennità estero corrispostagli dal maggio 1989 al luglio 2002, con condanna della convenuta al pagamento della relativa incidenza sul calcolo del TFR nella misura di Euro 97.418,00, a titolo di differenza tra l’importo di TFR già versatogli ed il maggior importo effettivamente dovuto, oltre accessori. Si costitutiva il Banco di Sicilia, contestando la fondatezza della pretesa e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 24/2-22/4/2005 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendone la fondatezza nella misura del 50%.

Avverso tale decisione proponeva appello il Banco di Sicilia, cui resisteva il M., chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 20.12.2006-11.1.2007, la Corte d’Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza impugnata, riconoscendo la natura retributiva dell’indennità estero percepita dal M. nella misura dell’80%, condannando la società al pagamento di un importo complessivo pari a Euro 77.934,40, oltre accessori.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Banco di Sicilia con due motivi.

Resiste il M. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso il Banco di Sicilia denuncia: 1) violazione e falsa applicazione di norme di contratti ed accordi collettivi, con riferimento all’art. 88 CCNL 1987 (ex art. 67 CCNL 1983) per il personale direttivo del settore del credito, anche con riferimento agli artt. 2120, 1362 e 1363 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: rilevanza della disposizione collettiva in materia di definizione della base di calcolo del TFR (art. 360 c.p.c., n. 5); 2) in subordine, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla natura risarcitoria ovvero retributiva ovvero mista, dell’indennità estero (art. 360 c.p.c., n. 5). Il ricorso è improcedibile, fondandosi le censure essenzialmente sulla interpretazione della contrattazione collettiva succedutisi nel tempo, rispetto alla quale non si è adempiuto quanto prescritto dal codice di rito. Va in proposito osservato che – secondo il più recente e condivisibile orientamento di questa Corte sul punto – in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. n. 18854/2010).

Tale orientamento esige, tuttavia, non solo che nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile, ma anche che il contratto o l’accordo collettivo si allegato nel suo testo integrale (v. Cass. n. 21366/2010).

Più in dettaglio, è stato ripetutamente affermato (cfr., Cass. SU. n. 20075/2010, Cass. nn. 5050/08 e 19560/07), in sede di procedimento ex art. 420-bis c.p.c. (contenente la disciplina del procedimento relativo all’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, che prevede l’immediata decisione da parte del giudice, con una sentenza impugnabile in cassazione), che questa Corte, nell’interpretazione del contratto invocato, ha il potere di ricercare all’interno dell’intero contratto collettivo le clausole ritenute utili ai tale fine, senza essere in tale funzione condizionata dalle prospettazioni di parte.

Una tale regola è sicuramente applicabile anche in sede di controllo di legittimità del contratto collettivo nazionale di lavoro a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la produzione parziale di un documento sarebbe incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento (che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrne solo una parte) nonchè con i criteri di ispirazione dell’intervento legislativo citato volto a potenziare la funzione nomofilattica della Corte (nei medesimi termini, cfr. Cass. 2 luglio 2009 n. 15495; Cass. n. 3894/2010).

La regola appare del resto coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale di cui la Corte deve fare applicazione, ed in particolare con la regola relativa alla interpretazione complessiva delle clausole, secondo la quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso del fatto” (art. 1363 c.c.) (cfr.

anche Cass. n. 21080/08).” Nella specie, l’inosservanza di detto onere comporta la sopra riscontrata improcedibilità.

L’esito del giudizio induce a condannare la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 32,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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