Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15396 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26195-2006 proposto da:
D.G.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio
degl’avvocato LONGO PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del
Responsabile Sinistri Complessi Dr. D.F.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo
studio dell’avvocato LIUZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LIUZZI MILENA giusta delega a margine del
controricorso;
BANCA DI ROMA S.P.A. – GRUPPO CAPITALIA (OMISSIS) nella qualità
dei legali rappresentanti Avv. Z.E. e dai Dr. L.
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI
35, presso Lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO F., che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARZI CORINNA giusta
delega a margine del controricorso;
P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato PERONE MARIO,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5344/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 1
SEZIONE CIVILE, emessa il 3/6/2005, depositata il 12/12/2005, R.G.N.
2022/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l’Avvocato PAOLO LONGO;
udito l’Avvocato MARIO PERONE;
udito l’Avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI;
adito l’Avvocato ANTONIO LIUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 3 giugno 12 dicembre 2005 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello proposto da D.G.G. che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni dallo stesso proposta nei confronti della Banca di Roma e del notaro P.F. (in conseguenza di un protesto di assegno illegittimamente levato nei suoi confronti).
Avverso tale decisione il D.G. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro distinti motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi il notaio P., la Banca di Roma e la società Reale Mutua assicurazioni.
Alla udienza odierna, il ricorrente ha prodotto rinuncia al giudizio, accettata con distinti atti dalla Banca, dal Notaio P. e dalla compagnia di assicurazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Vista la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, deve dichiararsi la estinzione del giudizio. Nessuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio, avendo sottoscritto la rinuncia i difensori di tutte le parti.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nessuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010