Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15396 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesca M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10770-2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DEL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

BONFIGLIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7520/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4/11/2014, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato Raffaele Bonfiglio difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. In relazione alla domanda proposta dal P. per il risarcimento del danno conseguente alla mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado (che aveva accolto l’eccezione di prescrizione) e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – in solido – al pagamento della somma spettante al P..

La Corte, dichiarata infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute, ha anche affermato che non si poneva un “problema di individuazione dell’amministrazione tenuta al pagamento”, in quanto, “seppure l’amministrazione tenuta al pagamento va in astratto individuata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri,… quando, come nella specie, tutte le amministrazioni convenute abbiano preso ampiamente posizione sul merito, deve ritenersi che le stesse siano tutte evocate quali articolazioni del Governo della Repubblica, onde in definitiva possono essere ritenute tutte obbligate al pagamento”.

2. Con l’unico motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione hanno dedotto la “violazione dei principi generali inerenti l’attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato membro – violazione e falsa applicazione dell’art. 288 TFUE, comma 3, e della L. n. 480 del 1988, art. 5 comma 3, lett. a, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: assumono i ricorrenti che la Corte ha erroneamente affermato la legittimazione passiva del Ministero, atteso che l’unico soggetto investito dell’attuazione delle direttive comunitarie è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che pertanto è anche l’unica legittimata passiva rispetto alle azioni risarcitorie conseguenti ad omessa o tardiva attuazione delle direttive.

3. Il motivo va disatteso, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, laddove l’Avvocatura dello Stato – pur sussistendo i presupposti per l’applicazione L. n. 260 del 1958, art. 4, – non si avvalga della facoltà di eccepire nella prima udienza l’erronea identificazione della parte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l’irregolare costituzione del rapporto giuridico processuale “non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva” (Cass. n. 16104/2013), cosicchè “in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l’evocazione in giudizio – oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata a stare in giudizio – anche di singoli Ministeri non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del Governo della Repubblica” (Cass. n. 6029/2015).

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.

All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto da Amministrazioni dello Stato, non trova applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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