Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15396 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.21/06/2017),  n. 15396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28657-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

R.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 738/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da R.G. ed altri litisconsorti – che avevano lavorato alle dipendenze del Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca in qualità di collaboratori scolastici dapprima in virtù di contratti a termine e successivamente a tempo indeterminato – e riconosciuto le differenze retributive maturate in considerazione della progressione stipendiale, con condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore di ciascuno della somma richiesta in ricorso.

2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, denunciando con l’unico articolato motivo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526 della direttiva 99/70/CE;

3. che G.P.V. ed altri litisconsorti hanno resistito con controricorso, mentre R.G. ed altri sono rimasti intimati;

4. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, argomentando che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;

5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la rinuncia al ricorso – che è stata notificata ai controricorrenti – determina ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del processo;

2. che l’accettazione della controparte rileva infatti unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

3. che la novità e la complessità della questione trattata in causa, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità confronti delle parti costituite;

4. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dsalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo e compensa tra le parti costituite le spese processuali del giudizio. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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