Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15396 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/07/2020), n.15396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22207-2019 proposto da:

T.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CECI MAURO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI

L’AQUILA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO dati LA CORTE

APPELLO DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 118/2019 della CORTE D’APPELLO di

L’AQUILA, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, con decreto in data 21 febbraio 2019, rigettava il ricorso presentato da T.O. al fine di ottenere l’autorizzazione alla permanenza in Italia prevista dall’art. 31 del d. lgs. 286/1998 quale padre del minore Toubi Anour, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di quest’ultimo;

2. la Corte d’appello di L’Aquila, con decreto del 13 giugno 2019, rigettava il reclamo proposto da T.O., dopo aver constatato l’insussistenza di un radicamento del minore in Italia e la mancata rappresentazione da parte del reclamante di ulteriori gravi motivi connessi al suo sviluppo;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso T.O. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza; le intimate Procura Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila e Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila non hanno svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso;

il ricorso in esame è stato presentato sulla scorta di una procura rilasciata al difensore in calce al reclamo presentato alla Corte d’appello, dunque in epoca precedente alla pronunzia del decreto impugnato in questa sede;

la procura per proporre ricorso per cassazione tuttavia deve, a mente dell’art. 365 c.p.c., essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della decisione impugnata (Cass. 27540/2017);

è essenziale quindi che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e investa espressamente il difensore del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al suo rilascio (Cass., 7084/2006);

la procura in virtù della quale è stato presentato il ricorso in esame non può considerarsi speciale, dato che è stata rilasciata in data precedente a quella del deposito del decreto da impugnare;

ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato, in mancanza della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c.;

il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, della doglianza proposta;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Il processo è esente da contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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