Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15395 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2022 6-200 6 proposto da:

STORTI A & O HABITAT SYSTEMS (OMISSIS) in persona del contitolare

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocate FREDIANI LEOPOLDO con studio in CARRARA, VIA MAZZINI

15, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 654/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 14/6/2005, depositata 27/06/2005 R.G.N.

1001/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27 giugno 2005 la Corte di Appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Storti A. & O. Future Habitat System nei confronti di R.M., ed in parziale riforma della decisione del Tribunale de La Spezia del 2 aprile 2003, (riguardante opposizione a precetto relativo ad una precedente decisione 8 novembre 2001 del Tribunale di Sarzana) liquidava nella minor somma di Euro 50,00, 500,00 e 980,00 rispettivamente gli esborsi, diritti ed onorari in favore del R., condannando la Storti a rifondere le spese del giudizio, relative al primo grado liquidate in complessivi Euro 1.530,00.

La Corte di merito confermava nel resto la sentenza impugnata.

Osservavano i giudici di appello che la sentenza posta in esecuzione – sopra richiamata – conteneva una obbligazione gravante sul R. ed una obbligazione di consegna gravante sulla Storti. Il Tribunale di Sarzana aveva condannato il R. a pagare alla Storti la somma di L. 5.700.000 oltre interessi, quale saldo per la fornitura di alcuni mobili, con obbligo per la ditta fornitrice di consegnare al R., contestualmente al pagamento, il prezzo residuo per il mobilio ordinato e non ancora consegnato.

Rilevava la Corte che, per potere porre in esecuzione il titolo per la parte in cui la Storti era riconosciuta creditrice, la stessa doveva dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione o quanto meno di essere pronta ad adempiervi, come avviene nelle obbligazioni con prestazioni corrispettive, essendo la obbligazione di pagamento condizionata alla consegna del mobilio.

Per meglio cautelarsi nei confronti di un possibile inadempimento della obbligazione del R., la Storti avrebbe potuto fare offerta reale delle cose da consegnare (art. 12310 c.c.), liberandosi della propria obbligazione, così attuando quell’evento al quale era condizionato il proprio diritto di credito e rendendo esigibile ed attuale il titolo per la parte che ad essa competeva.

In difetto di un titolo giudiziale munito del requisito di titolo esecutivo, non poteva essere intrapresa la esecuzione forzata.

Nè valeva addurre che la questione era stata sottoposta al vaglio della stessa Corte presso la quale il R. aveva interposto appello avverso il titolo: infatti la Corte con la decisione del 2004 aveva ritenuto giustificata la mancata consegna della residua merce fino a quando questa non fosse stata pagata.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso cassazione la Storti con due, distinti. Motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare, dell’art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La pronuncia condizionale, subordinata cioè al verificarsi di un termine od al preventivo adempimento di una controprestazione, non contiene affatto una condanna da valere per il futuro, ma accerta la esistenza attuale dell’obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento parimenti attuale di tale obbligo al verificarsi di una determinata circostanza.

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, la sentenza 8 novembre 2001, del Tribunale di Sarzana, non subordinava la condanna al pagamento della somma alla esecuzione della controprestazione, ma disponeva la contestualità delle due prestazioni in pieno accoglimento della domanda attrice, così articolata proprio per scongiurare il pericolo del preordinato inadempimento del R. al pagamento del prezzo.

Ad avviso della ricorrente, la sentenza posta in esecuzione non conteneva alcun onere preventivo a suo carico (per la fornitura dei mobili residui). Del resto, la Storti aveva notificato l’atto di precetto ribadendo la sua “prontezza” ad effettuare la consegna della merce contestualmente al pagamento del prezzo.

Nell’opposizione alla esecuzione il R. aveva invece sostenuto che la Storti (creditrice) avrebbe dovuto contattarlo per concordare le modalità operative della consegna della merce.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Nonostante avesse accolto parzialmente l’appello, riducendo l’ammontare delle spese liquidate dal Tribunale di La Spezia, la Corte territoriale aveva posto integralmente a carico della creditrice Storti le spese del secondo grado (quando, tenuto conto della reciproca soccombenza, le stesse avrebbero dovuto essere – quanto meno – compensate).

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati. Va premesso che, a norma dell’art. 474 c.p.c., comma 1, l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

E, nel caso in esame, si rendeva necessario stabilire se sussistessero i requisiti della liquidità ed esigibilità riguardo al diritto di credito fatto valere in executivis dalla Storti A. & C. Habitat Systems nei confronti del R. (pagamento della residua somma di L. 5.700.000 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo) dato che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Sarzana, subordinava l’esercizio di tale diritto alla contemporanea consegna della residua merce ordinata.

Correttamente la Corte territoriale ha proceduto a siffatta indagine e, dopo aver accertato attraverso l’interpretazione della sentenza posta in esecuzione che l’obbligazione della Storti consisteva nel consegnare la residua merce, ha ritenuto che l’evento, al quale era condizionato l’esercizio del diritto di credito della opposta, non si era verificato, non essendo idonea la sola offerta della prestazione imposta alla società fornitrice a produrre effetti liberatori, cosicchè l’esecuzione forzata contro il R. non poteva essere intrapresa per un diritto che non poteva considerarsi nè esigibile nè attuale.

Non essendo stata effettuata la offerta reale delle cose da consegnare, la Storti non si era liberata della propria obbligazione, che condizionava il pagamento, “con la conseguenza, esattamente colta dal primo giudice, che, in difetto di un titolo giudiziale privo dei requisiti di titolo esecutivo, non poteva essere intrapresa 1;

esecuzione forzata”.

I giudici di appello hanno concordato, dunque, con quanto già affermato dal giudice di primo grado in ordine alla natura condizionale della sentenza posta in esecuzione dalla Storti, ribadendo i principi più volte ribaditi questa Corte (tra le altre, Cass. 17 maggio 1994 n. 4818), secondo la quale la sentenza che subordina la condanna di pagamento ad una somma di denaro all’adempimento dell’obbligo di consegna o restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l’effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell’art. 1210 cod. civ., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell’art. 1209 cod. civ., produce solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall’obbligazione.

Come noto, la interpretazione del titolo esecutivo spetta al giudice della esecuzione e, poi, al giudice della opposizione, nel caso in cui questa sia stata proposta.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in cosa giudicata, eseguita dal giudice investito dall’opposizione a precetto o all’esecuzione, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e, pertanto connotandosi nell’interpretazione di un giudicato esterno, e non interno, e quindi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in cassazione, sempre che non siano violati i principi giuridici, che regolano l’estensione ed i limiti della cosa giudicata, ed il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito, sia immune da vizi logici e giuridici (Cass. 5.10.1999, n. 11033; Cass. 23.1.1995,n. 754; 22 novembre 2001 n. 14727; 23 maggio 2006 n. 12117).

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno richiamato la sentenza posta in esecuzione, tra l’altro, confermata in sede di appello – condividendo la qualificazione datane dal primo giudice di sentenza condizionale -.

Inoltre, con motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, hanno concluso che colui il quale intende portare ad esecuzione un titolo condizionato ha il preciso onere di dimostrare il previo avveramento della condizione cui era subordinata la esecuzione stessa.

Poichè era mancata, nel caso di specie, tale dimostrazione, i giudici di appello confermavano la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione alla esecuzione, dichiarando la nullità del precetto opposto nonchè degli eventuali atti esecutivi successivamente intrapresi sulla base dello stesso.

Quanto alla censura relativa al regolamento delle spese, va ricordato che nel procedimento esecutivo l’onere delle spese non segue il principio della soccombenza, ma quello della soggezione del debitore all’esecuzione.

Nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, strutturati come giudizi di cognizione, trova, invece, applicazione l’ordinario principio della soccombenza con la conseguenza che le spese vanno poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 5 marzo 2007 n. 5061).

Tanto premesso, occorre ribadire – anche in questa sede (in cui si verte in tema di opposizione alla esecuzione) – che la statuizione sulle spese processuali adottata in sede di appello è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto le spese del giudizio di appello a carico della appellante, tenuto conto della sostanziale soccombenza della stessa, risultata vittoriosa nella sola parte riguardante la liquidazione delle spese del primo grado.

Non sussiste, pertanto, la violazione di norma di legge denunciata.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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