Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15395 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesca M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10544-2015 proposto da:

G.V., in proprio e quale procuratrice speciale di

M.L., M.M., B.M., in proprio nonchè quale

procuratore speciale di B.V., B.E.,

B.A., B.D., Bu.Am., B.M., B.I.,

tutti nella loro qualità di eredi di bu.al.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORRADA ANDRIA, ANTONIO ANDRIA giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ROMEO ROMBI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA’ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4264/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

25/11/2014, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato Andria Corrada difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. La Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame principale proposto dagli eredi di bu.al. (deceduto all’età di sedici anni a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale e dopo 18 giorni dalla data dell’incidente), negando il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto iure hereditatis.

La Corte ha rilevato che la domanda era stata “sinteticamente formulata” nell’atto di citazione introduttivo del giudizio ed era stata “precisata e definita soltanto in sede di comparsa conclusionale di primo grado”, con la conseguenza della “assoluta genericità in fatto… della domanda iniziale” e della “tardività della sua precisazione… che non ha consentito di acquisire, anche per la mancanza di istanze istruttorie, un qualsiasi utile accertamento di carattere medico-legale sullo stato soggettivo della vittima nei giorni successivi l’incidente”.

2. Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè degli artt. 2043 e 2059 c.c., art. 32 Cost..

Assumono che la domanda originaria era tutt’altro che generica, in quanto gli attori avevano chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale (unitariamente inteso, in ossequio agli interventi nomofilattici compiuti dalla Suprema Corte nell’anno 2008) subito dal giovane al. nei 18 giorni di permanenza in vita; aggiungono che la Corte avrebbe dovuto tener conto sia della componente propriamente biologica del danno terminale, sia della componente “morale” conseguente alla sofferenza patita da chi abbia assistito “alla perdita della propria vita”.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La Corte di merito, senza affrontare la questione proposta dal primo motivo dell’appello principale (che aveva censurato il primo giudice laddove aveva negato la liquidazione del danno biologico iure hereditatis affermando che il riconoscimento del danno biologico presuppone la permanenza in vita del soggetto leso), ha rilevato – a monte – che la domanda di risarcimento era stata formulata in modo generico (per essere poi specificata tardivamente) e che ciò aveva comportato l’impossibilità di acquisire elementi istruttori in ordine allo stato soggettivo del giovane durante il periodo di permanenza in vita.

Quanto al primo profilo, deve ritenersi che la domanda, benchè formulata sinteticamente (ma nel contesto di un atto di citazione che dava conto dell’intervallo intercorso fra l’incidente e il decesso), fosse tale da ricomprendere senz’altro il danno terminale, costituente – pacificamente – un pregiudizio non patrimoniale trasmissibile iure hereditatis.

Ciò è tanto vero che (per quanto emerge dagli atti trascritti in ricorso e dalla stessa sentenza impugnata) la convenuta si è difesa al riguardo, chiedendo il rigetto della “domanda ex adverso in punto di danno non patrimoniale terminale (biologico e danno morale) vantato iure hereditatis dagli attori”.

Quanto al profilo attinente alla prova del danno, la Corte ha errato laddove ha ritenuto esaustivo il dato della mancanza di elementi utili ad accertare lo stato soggettivo della vittima, così mostrando di non considerare che lo stato di invalidità che precede il decesso è sufficiente – ove perduri quodam tempore – a far sorgere il diritto al risarcimento del danno (biologico da inabilità temporanea), a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito (danno catastrofico).

E’ noto – infatti – che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, “è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso”, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato “soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. 15491/2014); tale danno biologico-terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente (cfr. Cass. n. 23183/2014).

4. Si propone pertanto la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di merito”.

All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui sopra, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di merito, che si atterrà ai principi di diritto richiamati e provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 luglio 2016

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