Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15395 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15395 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso n. NGR15877/2008proposto da:
Giacomin Silvestro, rappresentato e difeso dall’Avv.
Claudio Lucisano, elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma, Via Crescenzio 91, come da procura
in atti,

ricorrente

contro
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/33/07 della Commissione

Data pubblicazione: 22/07/2015

tributaria regionale del Piemonte dep. il 19 aprile
2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 febbraio 2015 dal Consigliere Maria Enza
La Torre;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
l’inammissibilità,

in

subordine

ricorso;

2

il

rigetto,

del

udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

Svolgimento del processo
Giacomin Silvestro ricorre con tre motivi per la
cassazione della sentenza della CTR del Piemonte (n.
10/33/07 dep. 19.4.2007), che, confermando la decisione
di primo grado, aveva respinto l’appello del

art. 16 1. 289/02 relativa a cartella esattoriale
emessa ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 600/73 per
omessi versamenti di ritenute alla fonte relative
all’anno 1996.
L’Agenzia

delle

entrate

si

costituisce

con

controricorso ribadendo l’infondatezza del ricorso e
chiedendone il rigetto.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, deducendo violazione e mancata
applicazione dell’art. 16 co. 2 e dell’art. 17 co. 3
del d.lgs. 472/1997; violazione e mancata applicazione
dell’art. 16, comma 3 lett. a) e lett. c) 1. 289/2002;
denunzia ai sensi dell’art. 62 d.lgs. 546/92 e art. 360
n. 3 c.p.c., il ricorrente chiede a questa Corte di
dire:

“se imposte e sanzioni (con quest’ultime

collegate al tributo), congiuntamente iscritte nel
ruolo a seguito dell’opzione dell’Ente impositore 11
quale si è avvalso della facoltà di omettere la previa
formazione, e notificazione, dell’atto di contestazione

3

contribuente contro il rigetto della definizione ex

delle (sole) sanzioni (collegate al tributo), risulti
essere atto definibile in quanto, se è vero che
qUalitativamente risulta essere avviso di irrogazione
delle sanzioni, quantitativamente, al fini della
definizione, deve essere definito in materia “mediata’

assorbimento delle sanzioni stesse’.
2.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa

applicazione dell’art. 16 co. 3 lett.

a)

della 1.

289/2002 nonché dell’art. 3 Costi denunzia ai sensi
dell’art.

62 d.lgs. 546/92 e 360 n 3 c.p.c., il

ricorrente chiede a questa Corte di dire:
sanzioni

“se imposte e

(con quest’ultimo collegate al tributo),

congiuntamente iscritte a ruolo a seguito dell’opzione
dell’Ente impositore il quale si è avvalso della
facoltà

di

omettere

la

previa

formazione,

e

notificazione, dell’atto di contestazione della (sole)
sanzioni (collegate al tributo), risulti essere atto
definibile in quanto atto inquadrabile formalmente e
sostanzialmente in “ogni altro atto d’imposizione’.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e mancata
applicazione dell’art. 10 della l. 212/2000, nonché
dell’art, 8 del d.lgs, 546/92, ai sensi degli artt. 62
d.lgs. 546/92 e 360 n. 3 c.p.c., affermando che deve
essere riconosciuta

nelle more del giudizio- al

4

tramite la definizione delle Imposte (soltanto) con

contribuente incorso in errore in buona fede, la
possibilità di utilizzare gli altri strumenti
deflattivi del contenzioso offerti dall’art. 12 della
1. 289/2002 (rottamazione dei ruoli), il ricorrente
chiede a questa Corte di dire:

“se con atti (ruoli) che

si collocava in una situazione passiva nel confronti
del Concessionario, in quanto aspettava il c.d.
“invito”) nonché soggettivamente “definibili” (il
ricorrente si collocava in una situazione attiva nel
confronti del concessionario, in quanto aveva
predisposto l’atto introduttivo), possa essere
riconosciuta la facoltà al ricorrente, nelle more del
giudizio, di “convertire” la definizione della lite
contestata all’Agenzia delle entrate in un’altra
definizione (rottamazione) a seguito dell’errore
riconoscibile in capo al ricorrente di aver utilizzato
la definizione della lite art. 16 anziché la
rottamazione del ruoli art. 12″.
4.

I

motivi

sono

inammissibili

per

evidente

inammissibilità dei relativi quesiti. te Sez. Un. di
questa Corte hanno avuto più volte modo di affermare
che il quesito di diritto deve essere formulato, ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile

temporis,

ratione

tenuto conto delle sopra indicate date di

5

risultano oggettivamente “rottamabill” (il ricorrente

pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata), in
termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica
unitaria della questione, onde consentire alla Corte
l’enunciazione di una

regula iuris

suscettibile di

ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto

21672/2013).
Ai sensi della disposizione indicata, invero, il
quesito inerente ad una censura di diritto – dovendo
assolvere ad una funzione di integrare il punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale – non
può essere meramente generico e teorico, ma deve essere
calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte
in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura,
l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la
regola applicabile (Cass. n. 3530/2012).
5.

Il

ricorso deve pertanto essere dichiarato

inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali, liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessive C.

6

a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass. S.U. n.

atiENTEDAREGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1486
N. 131 1AI3. ALL ft – N.5
MATERIA TRI4UTARLA,

2.000/00, oltre spese prenotate a debito.

Deciso in Roma il 27 febbraio 2015

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