Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15395 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 03/06/2021), n.15395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9310/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pm tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.F. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Maurizio Rossi (PEC

mauriziorossi1.avvocatinapoli.legalmail.it) e dall’avv. Lorena Di

Fiore (PEC lorenadifiore.avvocatinapoli.legalmail.it)

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 503/1/13 depositata il 14/10/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR ha accolto in parte l’appello del contribuente rideterminando il reddito imponibile ai fini IRPEF 2005 nella misura del 36% dei ricavi accertati e annullandolo nel resto;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– osserva preliminarmente la Corte che, a differenza di quanto adombrato in controricorso, l’impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria premette in modo adeguato, ancorchè sintetico, i fatti di causa, ed è quindi rispettosa delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c.;

– il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 36, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione circa la riduzione dei ricavi, per avere il giudice dell’appello ridotto alla misura di cui si è detto i ricavi senza spiegarne le ragioni;

– il motivo è fondato;

– effettivamente, l’affermazione della CTR secondo la quale l’individuazione di un margine di redditività nell’attività del contribuente (odontoiatra) va nel presente caso “equiparata alla misura media del 36% per i professionisti che esercitano attività odontoiatrica in forma individuale; che, conseguentemente, comporta un riconoscimento di costi forfetari del 64%” è meramente assertiva, del tutto apodittica e priva di ogni illustrazione in ordine alle ragioni di ordine logico e giuridico che ne hanno prodotto la venuta ad esistenza;

– non è infatti dato ritrovare alcun elemento che si collochi a monte di tal affermazione e ne costituisca premessa logica e fondamento giuridico dal quale essa derivi;

– anche nel vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012, deve ritenersi (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020) che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione sia apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6;

– il secondo motivo censura poi la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 18, in combinato disposto con l’art. 13 Dir. CEE n. 388/77 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR partenopea ritenuto esente dall’Iva l’attività di odontoiatra svolta dal contribuente, in quanto – pure esercitandola lo stesso senza iscrizione all’albo, quindi abusivamente – si tratterebbe di una esenzione di carattere oggettivo, relativa all’attività in sè, non rilevando quindi i caratteri del soggetto che la esercita;

– anche tale motivo è fondato;

– come questa Corte ha ripetutamente stabilito, con orientamento che si intende qui confermare e ribadire (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4987 del 01/04/2003; Sez. 5, Sentenza n. 19007 del 28/09/2005; Sez. 5, Sentenza n. 21703 del 22/10/2010) in tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie in virtù del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 18, sono esenti dall’imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario. Deve inoltre escludersi che siffatta norma sia in contrasto con la Dir. CE n. 388 del 1977, in quanto la normativa comunitaria in tema di neutralità dell’IVA e l’interpretazione offertane dalla Corte di giustizia della Comunità Europea non impongono di riconoscere l’esenzione dalla succitata imposta per le prestazioni che, secondo la legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti titolari di determinati requisiti di idoneità professionale;

– il terzo motivo si incentra sull’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso l’esame degli elementi, risultanti dal PVC, in forza dei quali dovevasi evincere la sussistenza dell’autonoma organizzazione a fini IRAP del contribuente;

– il motivo è inammissibile;

– invero, parte ricorrente richiede con tal mezzo una nuova valutazione del materiale probatorio in atti (le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalla sig. A.G. e dal Dott. G.C., peraltro piuttosto generiche nel loro contenuto), operazione questa non consentita in questa sede di Legitimità;

– pertanto, sono accolti il primo e il secondo motivo di ricorso; la sentenza è cassata limitatamente a tali motivi con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;

PQM

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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