Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15394 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4447-2006 proposto da:
CONSORZIO PUBBLICO PRR LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI OLBIA (OMISSIS)
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL
RINASCIMENTO 11, presso io studio dell’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELLEGRINO
GIANLUIGI giusta delega a margine dei ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5376/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 1^
SEZIONE CIVILE, emessa il 10/6/2004, depositata il 20/12/2004, R.G.N.
9305/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO;
udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per la inammissibilità del
ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Gioia contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda di condanna dei Ministero dei Lavori Pubblici al pagamento del saldo di tre finanziamenti deliberati dall’Agensud e solo parzialmente erogati;
che il ricorso del Consorzio è svolto a mezzo di un unico motivo, avverso il quale non si difende il Ministero nel giudizio di cassazione;
che il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
osserva:
che la sentenza impugnata ha ritenuto “sostanzialmente inammissibile” il primo motivo d’appello perchè recante una questione (la previsione dell’importo di finanziamento come fisso ed invariabile) che non teneva conto della motivazione del primo giudice (la somma da finanziare, come indicata nelle convenzioni, rappresentava solo un tetto massimo ed il rimborso al Consorzio dell’IVA da parte dell’Erario costituiva una “economia” detraibile dal complessivo finanziamento);
che per il resto la sentenza ha confermato l’interpretazione contrattuale del primo giudice, secondo cui le somme anticipate per IVA e portate in detrazione fiscale dal Consorzio costituiscono effettivamente “economie” a loro volto detraibili dal complessivo finanziamento;
che in questa sede il ricorrente, benchè normalmente censuri l’errata interpretazione delle clausole contrattuali, non solo non riproduce le clausole stesse nella loro interezza fin violazione dei principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), per quanto, inoltre, neppure evoca i canoni interpretativi legali, limitandosi, piuttosto a contrapporre la propria interpretazione difforme a quella che ha operato il giudice attraverso un’argomentazione congrua e logica;
che, pertanto, il motivo si rivela inammissibile;
che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa del Dicastero intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010