Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15394 del 22/07/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15394 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
SENTENZA
sul ricorso n. NGR3725/2008proposto da:
Giacomin Silvestro, rappresentato e difeso dall’Avv.
Claudio Lucisano, elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma, Via Crescenzio 91, come da procura
in atti,
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate in persona del Direttore
tempore,
pro
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 43/38/06 della Commissione
1
Data pubblicazione: 22/07/2015
tributaria regionale del Piemonte, dep. il 13 dicembre
2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 febbraio 2015 dal Consigliere Maria Enza
La Torre;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
l’inammissibilità,
in
subordine
il
rigetto,
del
ricorso;
Svolgimento del processo
Silvestro Giacomin ricorre con quattro motivi per la
cassazione della sentenza della CTR del Piemonte (n.
43/38/06 dep. 13/12/2006) che, confermando la decisione
di primo grado (eccetto che per le spese processuali),
ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale
l’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza di
definizione di lite pendente in relazione alla
iscrizione a ruolo per omesso versamento di ritenute
alla fonte per l’anno 1993 (come da liquidazione ex
art. 36 bis d.P.R. 600/73.).
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del
ricorso e chiedendone il rigetto.
Motivi della decisione
l.
Col primo motivo, deducendo la violazione e la
mancata applicazione dell’art. 16 co.2 e dell’art. 17
2
udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
co.
3
del
d.lgs.
472/97,
violazione
applicazione dell’art. 16 co.3 lett.
e mancata
a)
della l.
289/2002, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 546/92 e
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente chiede a
questa Corte di dire:
“se il ruolo quando non preceduto
dall’atto di contestazione delle sanzioni, assuma la
l’effetto sia definibile al sensi della norma
invocata”.
2.
Col secondo motivo, deducendo la violazione e la
mancata applicazione dell’art. 16 co.3 lett.
a)
della
l. 289/2002, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 546/92 e
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente chiede a
questa Corte di dire:
“se il ruolo sia inquadrabile
nella figura di ogni altro atto di imposizione e per
l’effetto sia atto definibile al sensi della norma
invocata”.
3.
Il
Collegio
rileva
preliminarmente
che,
prioritariamente rispetto ad ogni altra valutazione,
deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti sono
inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui
all’art.
366
bis
c.p.c.,
come
eccepito
dalla
controricorrente Agenzia delle entrate.
Il ricorso, infatti, non risponde alle prescrizioni
contenute nell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
temporís
ratione
(tenuto conto delle sopra indicate date di
pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata).
3
figura di “avviso di irrogazione delle sanzioni” e per
Le Sez. Un. di questa Corte hanno avuto più volte modo
di affermare che il quesito di diritto deve essere
formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.
(applicabile ratione temporis, tenuto conto delle sopra
indicate date di pronunzia e pubblicazione della
sentenza impugnata), in termini tali da costituire una
consentire alla Corte l’enunciazione di una
luris
regula
suscettibile di ricevere applicazione anche in
casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza
impugnata (Cass. S.U. n. 21672/2013).
Ai sensi della disposizione indicata, invero, il
quesito inerente ad una censura di diritto – dovendo
assolvere ad una funzione di integrare il punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale – non
può essere meramente generico e teorico, ma deve essere
calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte
in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura,
l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la
regola applicabile (Cass. n. 3530/2012).
4.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione
e mancata applicazione dell’art. 16, comma 3 lett. a)
1. 289/2002 e dell’art. 62 d.lgs. 546/92 e 360 n. 5
c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla
proposta
inquadrabilità
dell’iscrizione
a
ruolo
impugnata come avviso di accertamento.
5.
Col quarto motivo il ricorrente censura la
sentenza
impugnata
per
violazione
4
e
mancata
sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde
applicazione dell’art. 10, co. 1 1. 212/2000; dell’art.
8 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 62 d.lgs. 546/92
e all’art. 360 n. 3 c.p.c., per mancata pronuncia della
CTR sulla domanda proposta per l’accertamento della
buona fede del contribuente e del riconoscimento della
scusabilità dell’errore al fine di poter utilizzare gli
dall’art. 12 della legge sul condono.
6.
I motivi sono inammissibili. Benché con essi si
denunci omessa pronuncia, si richiamano in epigrafe i
vizi di cui ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. e non
il n. 4 del medesimo articolo, riferibile alla nullità
della sentenza per error in procedendo. Tanto premesso,
è in ogni caso da rilevare che, pur prescindendo dalla
totale mancanza di sviluppo argomentativo, i motivi in
esame mancano sia del quesito di diritto, richiesto in
caso di denuncia di uno dei vizi previsti dai nn. 3 e 4
dell’art. 360 c.p.c. dalla prima parte dell’art. 366
bis c.p.c., sia della illustrazione prevista dalla
seconda parte del citato art. 366 bis in ipotesi di
denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c..
7.
Conclusivamente
il
ricorso
va
dichiarato
inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del
presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al rimborso delle spese del presente
giudizio di legittimità liquidate in complessive C.
2.000/00, oltre spese prenotate a debito.
5
altri strumenti deflattivi del contenzioso offerti
MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19B6
N.131 ‘IAB. ALL. B. N. 5
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