Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15394 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20079/2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA

TASSINARI;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO TRIBUNALE BOLOGNA;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente con procura –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.S., cittadino (OMISSIS), proponeva innanzi al Tribunale di Bologna ricorso avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A base della domanda deduceva di essere partito dal suo Paese per ragioni di carattere economico, e di aver già prima, all’inizio del 2016, preso a mutuo, ad interessi usurari, una somma di denaro per sostenere le spese del viaggio. Sosteneva, quindi, di non essere stato in grado di partire e di restituire tale somma, perchè rimasto vittima del raggiro di un trafficante, e di essere stato ricercato dalla polizia cui l’usuraio l’aveva denunciato. Aggiungeva di essere riuscito a partire dal Bangladesh per la Libia solo nell'(OMISSIS), ricavando la provvista necessaria di denaro dalla vendita di un terreno di suo nonno.

Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che il racconto del richiedente fosse affetto da plurimi profili di incoerenza interna e di non plausibilità, tali da escludere sia il diritto al rifugio sia la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Escludeva, inoltre, la sussistenza delle condizioni della protezione sussidiaria contemplata del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e di quella umanitaria, quest’ultima per difetto di vulnerabilità e di radicamento del richiedente nel territorio nazionale.

Per la cassazione di tale provvedimento il richiedente propone ricorso, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale discussione orale della causa.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non aver il Tribunale applicato il principio dell’onere attenuato della prova, per aver ritenuto non credibile il racconto del richiedente e per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi e discussi. In particolare, è lamentato l’omesso esame del pericolo del richiedente di essere arrestato e sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, anche da parte di soggetti privati, in assenza d’intervento da parte delle autorità statali. Parte ricorrente sostiene, inoltre, che ove fossero sorti dubbi su quanto riferito dal richiedente, il Tribunale avrebbe dovuto riconvocarlo, e porgergli delle domande, piuttosto che concludere sull’inattendibilità delle dichiarazioni di lui.

1.1. – Il motivo è infondato.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, in tanto il giudice di merito è tenuto ad esercitare i poteri di cooperazione istruttoria di cui dispone in materia, in quanto egli ritenga credibile il narrato e, quindi, potenzialmente accordabile il rifugio e la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), l’uno come l’altra dipendendo dal giudizio di coerenza interna e di attendibilità del racconto del richiedente.

Infatti, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

Di riflesso e nella specie, il Tribunale non ha omesso l’esame di fatti decisivi, tali non essendo, per difetto della precondizione di coerenza interna ed attendibilità del racconto del richiedente, quelli che parte ricorrente lamenta come non esaminati.

Infine, la motivazione del provvedimento impugnato non è al riguardo omessa nè altrimenti censura bile. Sotto tale profilo la censura suppone la possibilità di un controllo di adeguatezza motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. Controllo non più attivabile in sede di legittimità, al di fuori della ben diversa ipotesi della nullità della sentenza per difetto, contraddittorietà assoluta o mera apparenza della motivazione, riducendosi così al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. S.U. n. 8053/14).

La quale ultima, a sua volta, nella specie non incorre in nessuna delle prefate ipotesi, avendo il Tribunale ben esplicitato le ragioni poste a base del proprio giudizio. Si legge nel provvedimento impugnato che l’asserito “possesso”, da parte dell’usuraio, dell’atto di proprietà dell’immobile offerto in garanzia, contrasta sia con detta garanzia (nel senso che l’usuraio non avrebbe avuto bisogno d’altro per soddisfarsi), sia con la pretesa denuncia che questi avrebbe sporto alla polizia a carico del richiedente, nei cui confronti sarebbe pendente un processo, data l’esistenza nel Bangladesh di una legislazione contro (e già a favore) degli usurai; mentre innanzi alla Commissione territoriale l’odierno ricorrente aveva indicato esattamente la somma (2 Lak) ricavata dalla vendita del terreno del nonno, impiegata per l’espatrio e per il pagamento di gran parte del debito contratto con l’usuraio, in giudizio egli aveva poi dichiarato di non essere in grado di fornire alcuna indicazione nè sulla somma ricavata nè a quanto speso dal suo familiare per l’organizzargli il viaggio; infine, il richiedente aveva solo genericamente descritto la sua situazione personale e familiare, e non aveva offerto elementi al riguardo, pur avendo mantenuto rapporti stabili con la sua famiglia nel Paese d’origine.

Trattandosi di contraddizioni (non di dettaglio, ma) che investono il senso complessivo del racconto, deve, poi, escludersi anche la dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sugli indicatori di genuinità soggettiva del richiedente.

2. – Il secondo motivo allega la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non avendo il Tribunale riconosciuto, sulla base di fonti risalenti al 2017, la situazione di violenza indiscriminata esistente nel Bangladesh. A sostegno, parte ricorrente cita rapporti di Amnesty International del 20152016 e del 2016-2017, che evidenzierebbero una condizione politica molto critica, gravi problemi di ordine pubblico, violenze a danno dei più deboli, scontri tra sostenitori di avverse fazioni politiche, minaccia di guerra e violazione dei diritti umani da parte del governo del Paese.

2.1. – Anche tale motivo è infondato, per due ragioni fra loro interdipendenti.

In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (v. n. 26728/19).

A loro volta, e ai fini che qui rilevano, tali fonti alternative devono valere a dimostrare non già l’instabilità socio-politica del Paese di provenienza e/o la violazione in esso dei diritti umani, ma una situazione di violenza indiscriminata, rapportabile all’interpretazione che la giurisprudenza Euro-unitaria e di questa Corte Suprema ha dato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (v. rispettivamente, sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12 e, da ultimo e fra le tante, Cass. n. 18306/19). E cioè di una violenza che abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di sua provenienza, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo alla vita o alla persona.

Nella specie, parte ricorrente ha citato fonti che non solo sono anteriori (2016-2017) rispetto a quelle citate nel provvedimento impugnato (20172018), ma che altresì riferiscono di una (pur grave) situazione di instabilità politica e di violazione dei diritti umani, non già di una situazione di violenza indiscriminata nell’accezione innanzi detta. La quale, per mettere a repentaglio la vita e la persona del richiedente per la sua sola presenza sul territorio, deve essere attuale e non semplicemente potenziale, e dunque già esplosa nella sua virulenza. Singoli attentati terroristici e la presenza di gruppi armati non equivalgono ad una violenza indiscriminata già in atto.

3. – Il terzo motivo espone la violazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis alla fattispecie, in quanto anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018). Premesso che la protezione umanitaria ha natura residuale e che si basa su elementi non necessariamente coincidenti con la protezione poziore, parte ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia valutato, al riguardo, la situazione soggettiva del richiedente in rapporto alla situazione di violenza diffusa ed indiscriminata del Bangladesh, e che non abbia dato peso al lavoro che questi svolge in Italia, provvedendo al proprio mantenimento.

3.1. – Il motivo è infondato per due diverse ragioni.

La prima è che, incorrendo in un’intrinseca contraddizione, parte ricorrente, pur ammettendo che la protezione umanitaria si basa su circostanze diverse da quelle che fondano il rifugio e la protezione sussidiaria, torna o dolersi della mancata considerazione a tal fine del grado di violenza “diffusa e indiscriminata” del Bangladesh (v. pag. 19 del ricorso), con ciò lasciando intendere che un livello di intensità minore, rispetto a quello richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giustificherebbe la protezione umanitaria. Il che, ad evidenza non è, ove si consideri che proprio la natura residuale ed atipica di quest’ultima, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (così, n. 21123/19).

La seconda è che, assente una situazione iniziale di vulnerabilità quale desumibile dal T.U. n. 286 del 1998, art. 19, il solo svolgimento di attività lavorativa e di studio della lingua italiana non è sufficiente a dimostrare il radicamento del richiedente sul territorio nazionale e ad imporre, di riflesso, l’accertamento ulteriore, ossia la valutazione comparativa tra la situazione vissuta in Italia e quella che egli ritroverebbe nel Paese d’origine (cfr. S.U. n. 29459/19 e n. 4455/18).

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto un’idonea attività difensiva, corrispondente a quella prescritta dall’art. 370 c.p.c..

6. – Non v’è luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione del compenso, presentata dal difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poichè nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 19, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 13806/18).

7. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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