Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15394 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 03/06/2021), n.15394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2560/2014 R.G. proposto da:

DE LUCA GROUP ITALY s.r.l. in persona del suo legale rappresentante

pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

prof. Stefano Petrecca (PEC s.Deterecca.pec.it) e dall’avv. Enrico

Pauletti (PEC e.pauletti.pec.it) con domicilio eletto in Roma presso

lo studio Di Tanno e associati – studio legale tributario, via G.

Paisello n. 33;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 185/45/13 depositata il 04/06/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente con ciò confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRPEF, IVA ed IRAP 2005;

– ricorre a questa Corte la società contribuente con atto articolato in un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo e unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 153 c.p.c., dell’art. 354c.p.c., comma 4, e dell’art. 327 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e illegittima declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello rilevata dai giudici del gravame, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’atto di impugnazione del contribuente in quanto tardivo, senza valutare quanto al decorso dei termini di appello la circostanza relativa alla mancata comunicazione del dispositivo della sentenza della CTP;

– il motivo è fondato;

– invero, a dispetto di quanto dedotto in controricorso, non si evince dagli atti di causa anche dei gradi del merito ai quali questa Corte ha accesso, in quanto giudice del fatto processuale, l’avvenuta comunicazione del dispositivo della sentenza della CTP alla contribuente;

– nè tal circostanza è provata dalle produzioni operate da parte controricorrente;

– conseguentemente, il decorso del termine per l’appello ex art. 327 c.p.c. non può farsi qui decorrere da un fatto (la pubblicazione della sentenza, come scrive la stessa CTR) la cui esistenza non è stata, in violazione delle disposizioni processuali, resa nota all’impugnante; – il ricorso va quindi accolto;

– conseguentemente, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR partenopea, che dovrà esaminare nel merito la fondatezza dell’appello.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizionetche statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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