Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15393 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3022-2003 proposto da:

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma PIAZZA

CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato

e difeso dall’Avvocato MINUCCI PAOLO con studio in 80122 NAPOLI

Viale Gramsci, 19 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona dei suoi procuratori

speciali Dott. C.T. e Dott. S.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato CELLI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

AUGERT ERASMO con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.C., F.G., M.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3138/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Quarta Sezione Civile, emessa il 1/08/2007; depositata il

12/10/2007; R.G.N. 3493/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO (per delega Avvocato ERASMO AUGERI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. F.P. ha proposto ricorso per cassazione contro le Assicurazioni generali s.p.a., V.C., F.G. e M.V., avverso la sentenza del 12 ottobre 2007, con la quale, per quanto ancora interessa, la Corte d’Appello di Napoli, nell’ambito di una controversia di risarcimento danni da circolazione stradale, provvedendo sull’appello incidentale proposto da detta s.p.a. e sul suo appello principale, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto, fra l’altro, a F.G. il risarcimento dei danni sofferti in un sinistro stradale dal motorino da lui condotto, ha accolto l’appello incidentale della società inteso a sostenere che nè F.G. nè il padre F.P. avevano dimostrato la proprietà del mezzo ed ha rigettato quello del qui ricorrente, inteso a sostenere che il danno doveva essere riconosciuto in suo favore, per essere lui proprietario del mezzo, anzichè il figlio G..

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto la s.p.a. Assicurazioni Generali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Avvocato M.V., in quanto costui non è stato parte del giudizio in alcun modo.

La sentenza, infatti, risulta pronunciata, oltre che nei confronti del ricorrente, della società resistente, nella qualità di assicuratrice della responsabilità civile di V.C., proprietario dell’autovettura con cui il motorino condotto da F.G., nei riguardi appunto del V. e dell’avvocato M.P., difensore nelle fasi di merito del qui ricorrente (come pure in questa sede). Il medesimo aveva, infatti, proposto appello incidentale contro la sentenza di primo grado, in quanto essa aveva negato la chiesta distrazione delle spese.

p.2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il motivo è illustrato con le seguenti proposizioni:

a) il Tribunale aveva erroneamente attributo il risarcimento del danno per il danno al motorino a G. anzichè a F.P., nonostante che costui se ne fosse detto proprietario (avendo agito in proprio e per il figlio G. allora minorenne);

b) il risarcimento di quel danno non era mai stato richiesto da F.G. e con l’appello il qui ricorrente si era lamentato di non essersi visto attribuire quale risarcimento;

c) “nè in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado nè in sede di impugnazione la controparte Assicurazioni Generali ha eccepito alcunchè ma si è limitata ad osservare che non era stata fornita la “prova certa della legittimazione attiva”, ovvero che “nè l’appellante F.P., nè F.G., hanno dimostrato di essere proprietari del motociclo”;

d) in difetto “di specifica eccezione” la Corte d’Appello non avrebbe potuto disattendere l’appello, “in quanto le era inibito esaminare officiosamente una questione preliminare di merito (quella, cioè, attinente alla titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio) che è stata evidentemente confusa con una condizione dell’azione, quale la legitimatio ad causam”.

Queste allegazioni, che dovrebbero costituire l’individuazione della vicenda del giudizio di merito su cui il motivo sollecita la Corte ad intervenire, sono inframmezzate dall’evocazione della giurisprudenza della Corte che distingue la questione di legittimazione ad agire ed a resistere in senso sostanziale da quella di legittimazione ad agire ed a resistere in senso processuale, al fine di evidenziare che solo la seconda è rilevabile d’ufficio e l’altra è soggetta all’eccezione di parte.

p.3. Il motivo è in primo luogo inammissibile ed in secondo luogo infondato sulla base delle stesse allegazioni con cui è svolto.

Sotto il primo aspetto, si osserva che il motivo è del tutto privo di autosufficienza (applicabile anche alla denuncia di violazione di norme processuali: Cass. n. 12239 del 2007, fra tante. Lo si osserva in relazione alla indicazione come violate delle due norme processuali), poichè non si preoccupa di indicare: a1) la parte dell’atto introduttivo nella quale il ricorrente aveva individuato la situazione giuridica fatta valere di cui si occupa il motivo, cioè le espressioni dello stesso, con le quali aveva allegato la situazione di proprietà del motorino; b1) il tenore della sentenza di primo grado relativamente alla detta questione; ci) il tenore dell’atto di appello, con cui aveva lamentato l’erroneità della decisione del primo giudice.

Sempre sotto il primo aspetto, si configura inammissibilità per l’omessa individuazione della parte della motivazione della sentenza impugnata con la quale sarebbe stato commesso l’error iuris e l’errore di ricostruzione del fatto che ad essa si addebita.

Sotto il secondo aspetto, là dove si dice che la Generali si era limitata ad osservare che non era stata fornita la prova della legittimazione attiva “ovvero” che nè l’appellante F.P., nè il F.G. avevano dimostrato di essere proprietari del veicolo, si smentisce l’assunto precedente che la Corte d’Appello avrebbe rilevato senza specifica eccezione l’inesistenza della titolarità della pretesa risarcitoria. Si badi che, mentre il riferimento all’appellante palesa che l’espressione riportata fra virgolette concerne la difesa in appello della Generali (che anzi si era estrinsecata con appello incidentale sul punto del riconoscimento del risarcimento a F.G.), la prima espressione virgolettata in ordine al non essere stata fornita la “prova della legittimazione attiva”, essendosi fatto riferimento alla comparsa di costituzione in primo grado, va riferita ad essa o comunque si presta ad essere riferita anche ad essa.

Dunque, vi era fin dall’inizio del giudizio una situazione di contestazione proprio della titolarità della pretesa risarcitoria e, pertanto, il ricorrente, come, del resto, il figlio, erano onerati della prova, di modo che rilevandone il mancato assolvimento, la Corte d’Appello non solo non ha confuso le nozioni di legittimazione cui si allude nel motivo, ma nemmeno, come pure la sostanza del motivo vorrebbe con l’allusione nella sua prima parte al “difetto di specifica eccezione”, negato il valore di una (inesistente) non contestazione.

p.4. Il ricorso è, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza a favore della resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente della spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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